Sentenza n. 4824/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) escludendo l’unità sub 138 di proprietà del ricorrente Nardi Attilio dall’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51220 del 13.04.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 138 prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dal ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 56760 del 23.04.2025, resa in riscontro all’istanza di accesso formulata in data 17.04.2026, con la quale si dichiara l’istanza del ricorrente non idonea ad accedere al contributo indicato sub “a” e si trasmette la documentazione istruttoria; d) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata. e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il contributo ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25 o, in subordine, del diritto ad ottenere il contributo per la riparazione delle parti comuni dell’edificio condominiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, totale o parziale, del contributo per la riparazione e riqualificazione sismica di un edificio condominiale danneggiato dagli eventi sismici del 2024 e del 2025, nonché decreto interministeriale nella parte ritenuta ostativa all'erogazione autonoma del contributo per le parti comuni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha riconosciuto solo parzialmente o negato il contributo richiesto ai sensi dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024, motivando il diniego con la mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. Hanno dedotto di avere prodotto la documentazione necessaria, censurando l'incompletezza dell'istruttoria e l'insufficienza della motivazione. In via subordinata hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato, e hanno contestato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non consentirebbe l'erogazione separata del contributo per le parti comuni o per unità immobiliari con difformità sanabili. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto al contributo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e, subordinatamente, l'infondatezza delle censure contro il decreto interministeriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La disciplina dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare la sussistenza dei requisiti e della documentazione prescritti, senza esercitare un potere discrezionale di comparazione qualitativa degli interessi o di selezione dei beneficiari. Anche la graduatoria prevista dal decreto, fondata su criteri oggettivi e destinata a ordinare l'attuazione dei diritti in presenza di risorse limitate, non trasforma la posizione del richiedente in interesse legittimo. La disponibilità finanziaria costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto, non limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, poiché il suo oggetto immediato è l'attribuzione di una provvidenza economica per calamità naturale; la verifica dello stato legittimo dell'immobile è solo un presupposto del contributo. L'impugnazione subordinata del decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non dà luogo a un'autonoma controversia su un atto normativo o regolamentare. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024
La disposizione, attuata dal decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, disciplina un beneficio economico secondo una fattispecie legale tipica e vincolata.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Il rispetto dello stato legittimo dell'immobile costituisce uno dei presupposti per l'accesso al contributo, senza trasformare la controversia in una controversia edilizia o urbanistica.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Subordina il contributo alla disponibilità del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.
art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari
La graduatoria e lo scorrimento annuale costituiscono modalità seriali di attuazione di diritti omogenei in presenza di risorse limitate, fondate su criteri predeterminati e non discrezionali.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai fini della translatio iudicii.
art. 103 Cost.
La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie delle sovvenzioni e dei contributi non è costituzionalmente necessaria, ma dipende da una scelta legislativa espressa.
Massime di principio
- Quando la concessione di un contributo pubblico è disciplinata da requisiti, presupposti, modalità di calcolo e documentazione predeterminati, e l'amministrazione deve limitarsi a verificarne la sussistenza, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
- La formazione di una graduatoria non attribuisce di per sé natura discrezionale al potere amministrativo: se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati, essa costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei in presenza di risorse limitate.
- Quando il beneficio pubblico è subordinato ai limiti della provvista finanziaria e alla collocazione utile nella graduatoria, la disponibilità delle risorse costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto, non un limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale.
- La controversia sull'attribuzione di un contributo post-sisma non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica per il solo fatto che tra i requisiti del beneficio vi sia la verifica dello stato legittimo dell'immobile, poiché l'oggetto immediato della controversia resta una prestazione patrimoniale pubblica.
- L'impugnazione subordinata di un atto generale o regolamentare, proposta esclusivamente per rimuovere l'ostacolo all'attribuzione di un contributo, resta strumentale alla pretesa economica principale e non trasforma la controversia in un'autonoma impugnazione dell'atto normativo.
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