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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33108/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva stipulato, nel 2018 e durante il sequestro preventivo del fondo, un contratto di affitto di ramo d’azienda con la precedente affidataria dell’attività agricola svolta su un sito fotovoltaico appartenente alla società poi condannata per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e destinataria della confisca definitiva del sito. La ricorrente aveva avviato attività agricole e zootecniche, sostenendo spese per la manutenzione straordinaria delle serre e altri investimenti. Il custode e l’amministratore giudiziario erano a conoscenza del rapporto e il giudice delegato, con provvedimento del 26 ottobre 2020, aveva autorizzato la prosecuzione dell’attività agricola e il pagamento del compenso annuale, qualificando in sostanza la società come fornitore strategico. Dopo l’irrevocabilità della confisca, il giudice delegato aveva disposto la cessazione dell’attività, la risoluzione dei rapporti contrattuali e lo spegnimento dell’impianto. La società aveva quindi chiesto la prosecuzione temporanea dell’erogazione elettrica, il pagamento in prededuzione di crediti per canoni e miglioramenti e un equo indennizzo quale terzo di buona fede. Il giudice delegato aveva respinto le richieste con provvedimento dell’11 agosto 2025. La Corte d’appello, adita mediante incidente di esecuzione, aveva dichiarato le istanze inammissibili e comunque infondate, ritenendo non dimostrati i requisiti dei crediti prededucibili, rilevando che il contratto era stato stipulato durante il sequestro senza autorizzazione e che l’attività zootecnica e le spese sostenute perseguivano interessi propri della società. La ricorrente ha proposto sette motivi: contraddittorietà tra declaratoria di inammissibilità e decisione nel merito; erronea applicazione degli artt. 54, 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011; erronea disciplina dei crediti sorti durante l’amministrazione giudiziaria; vizi di motivazione sulla qualificazione del rapporto, sull’attività esercitata e sulle spese; violazione delle norme civilistiche sull’affitto d’azienda; illegittima esclusione dell’equo indennizzo al terzo di buona fede; e invasione della competenza del giudice civile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che la Corte d’appello avrebbe dovuto preliminarmente qualificare gli effetti dell’autorizzazione del giudice delegato sulla prosecuzione o rinegoziazione del rapporto e verificare se i crediti fossero sorti in occasione o in funzione della procedura. Ha inoltre rilevato che l’incidente di esecuzione era lo strumento utilizzabile contro provvedimenti dispositivi del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi, ma che la Corte d’appello non era competente a decidere nel merito e avrebbe dovuto eventualmente riqualificare l’istanza come opposizione e trasmetterla al giudice competente. Infine, dopo la confisca definitiva, la legittimazione del giudice delegato era cessata e i poteri di gestione e di pagamento dei crediti erano transitati all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza della Corte d’appello sia il provvedimento dell’11 agosto 2025 del giudice per le indagini preliminari, ritenendo che la Corte d’appello avesse emesso una decisione abnorme, perché priva di competenza a decidere sulla questione nei termini adottati, e che il giudice delegato avesse adottato il provvedimento dell’11 agosto 2025 quando non era più legittimato a esercitare i poteri di gestione e di pagamento, ormai trasferiti all’Agenzia nazionale. La Corte ha inoltre affermato che l’autorizzazione giudiziale alla prosecuzione dell’attività durante il sequestro imponeva di verificare, nell’ambito della procedura appropriata, la natura del rapporto e la prededucibilità dei crediti, senza poter negare tali profili sulla base di valutazioni di sospetto svolte al di fuori della procedura di verifica dei crediti.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Reato per il quale era intervenuta la condanna dell’amministratore della società proprietaria del sito, con conseguente confisca del bene in relazione alle erogazioni pubbliche indebitamente conseguite.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norme indicate per denunciare violazioni di legge, inosservanze processuali e vizi della motivazione.

  • art. 666 c.p.p.

    Disciplina dell’incidente di esecuzione, ritenuto strumento utilizzabile contro provvedimenti dispositivi del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi.

  • art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni

    Individua il giudice che esercita i compiti del giudice delegato nei sequestri e nelle confische disposti nei procedimenti penali ordinari.

  • art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011

    la confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento

    La confisca definitiva scioglie ex lege i contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento sui beni confiscati.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Riconosce, ricorrendone i presupposti, un equo indennizzo in prededuzione ai titolari di diritti personali di godimento sui beni confiscati.

  • art. 54, d.lgs. 159/2011

    Riguarda il pagamento dei crediti prededucibili e la tutela dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

  • art. 54-bis, d.lgs. 159/2011

    Può costituire la base normativa per la rinegoziazione dei rapporti contrattuali durante l’amministrazione giudiziaria.

  • art. 56, comma 1, d.lgs. 159/2011

    La Corte indica la necessità di verificare se l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività avesse prodotto gli effetti del subentro dell’amministrazione giudiziaria nel contratto.

  • artt. 57, 58 e 59, d.lgs. 159/2011

    Disciplinano la verifica dei crediti e dei diritti dei terzi; la loro applicazione presuppone la corretta qualificazione della natura del credito e della sua eventuale prededucibilità.

  • art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011

    quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’art. 42

    Definisce i crediti prededucibili e attribuisce all’Agenzia il compito di predisporre il progetto di pagamento, partendo da tali crediti.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Richiamato per l’individuazione del giudice delegato quando il sequestro sia stato emesso da un organo collegiale.

Massime di principio

  • Contro i provvedimenti dispositivi del giudice delegato che incidono su diritti soggettivi, in assenza di una disciplina speciale delle impugnazioni, è esperibile l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione davanti al giudice competente secondo la struttura della procedura.
  • La Corte d’appello non può decidere nel merito un’opposizione a un provvedimento del giudice delegato quando non le è attribuita la relativa competenza; deve eventualmente riqualificare l’atto e trasmetterlo al giudice competente.
  • Quando, durante il sequestro, il giudice delegato autorizza la prosecuzione dell’attività mediante un rapporto contrattuale con un terzo, il giudice deve preliminarmente stabilire se l’autorizzazione abbia comportato subentro nel contratto, rinegoziazione del rapporto o stipulazione di un nuovo contratto. Solo dopo tale qualificazione è possibile valutare la natura e la prededucibilità dei crediti maturati.
  • I crediti sorti durante la gestione del bene sequestrato in forza di un rapporto autorizzato dal giudice delegato non possono essere esclusi dalla prededuzione mediante generiche valutazioni di sospetto sul terzo o sull’operazione negoziale; la loro qualificazione deve avvenire nella procedura prevista per la verifica dei crediti.
  • L’autorizzazione giudiziale alla prosecuzione di un rapporto ritenuto essenziale per la continuità dell’attività e per la conservazione del valore del bene costituisce elemento rilevante per la valutazione della posizione del terzo e della riconducibilità dei crediti alla procedura, nonché per la buona fede del creditore.
  • Dopo l’irrevocabilità della confisca e l’adozione degli atti conseguenti allo scioglimento dei contratti, cessano i poteri del giudice delegato derivanti dalla pendenza del procedimento; la gestione del bene e la predisposizione del progetto di pagamento dei crediti spettano all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  • Il giudice delegato non può esercitare, dopo il trasferimento delle competenze all’Agenzia nazionale, poteri di gestione o di decisione sui crediti maturati e sull’uso del bene confiscato in via definitiva; il provvedimento adottato in tale fase è emesso da autorità non legittimata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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