Cassazione Civile, Ordinanza n. 05724/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di manutenzione del possesso promossa in relazione a un fabbricato di proprietà dei ricorrenti, che lamentavano la realizzazione, da parte del vicino, di una sopraelevazione a distanza inferiore a tre metri dalla loro abitazione, in asserita violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. e dello strumento urbanistico, nonché di una nuova veduta diretta a distanza inferiore a un metro e mezzo, in violazione dell'art. 905 c.c. Il Tribunale aveva ordinato l'arretramento della costruzione, imposto l'innalzamento del parapetto di una terrazza e liquidato un risarcimento del danno; la Corte d'appello ha invece revocato l'arretramento e ridotto il risarcimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato il decisum su una relazione peritale integrativa che affermava una distanza di 3,11 metri senza spiegare il metodo di calcolo, senza confrontarsi con la precedente consulenza e senza rendere percepibile il ragionamento decisorio; hanno inoltre dedotto violazione degli artt. 873 e ss. c.c., omessa pronuncia sul danno derivante dalla non conformità urbanistico-architettonica dell'intervento e censura sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente perché non spiegava il criterio di misurazione delle distanze né le ragioni del diverso esito rispetto alla prima consulenza tecnica. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la questione del rispetto delle distanze legali attenendosi ai criteri di calcolo indicati dalla giurisprudenza di legittimità, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
Richiamato come parametro delle distanze legali tra costruzioni; il giudice di rinvio dovrà verificare l'osservanza delle distanze applicando correttamente i criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza.
art. 905 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle vedute dirette e alle distanze da rispettare tra le aperture e il fondo vicino.
art. 132, n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio della sentenza impugnabile in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione della prova tecnica da parte del giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 6 delle norme tecniche di attuazione del Comune
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la non conformità architettonica dell'intervento edilizio nel centro storico.
Massime di principio
- La sentenza di merito è affetta da motivazione apparente quando richiama un accertamento tecnico senza rendere percepibile il percorso logico seguito, senza indicare il metodo di calcolo adottato e senza confrontarsi con risultanze peritali divergenti.
- Nelle controversie sulle distanze tra costruzioni, il giudice deve spiegare in modo puntuale come ha misurato i distacchi e deve applicare i criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; in mancanza, la decisione non consente il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
- L'accoglimento del motivo che attiene alla carenza motivazionale sulla questione centrale assorbe le ulteriori censure che presuppongono la definizione del medesimo punto controverso.
- Per verificare il rispetto delle distanze legali occorre assumere come riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto.
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