Cassazione Penale, Ordinanza n. 04276/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi e il fatto che essi si limitavano a reiterare censure già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 26/05/2023. Dal testo emerge soltanto che i motivi investivano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione dell'esimente speciale del fatto di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha però ritenuto tali censure generiche perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, se già correttamente motivata dal giudice di merito, non può essere utilmente censurata in cassazione con motivi generici o meramente reiterativi.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, quando sorretto da motivazione adeguata dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione mediante doglianze generiche o riproduttive di quelle già disattese.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche; motivi generici o ripetitivi di questioni già decise determinano l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo generico questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se si alleghino specifici vizi della motivazione o errori di diritto; la mera riproposizione della richiesta non è sufficiente.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto, se adeguatamente giustificata in appello, non può essere sovvertita in sede di legittimità con deduzioni assertive o stereotipate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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