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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4013/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis, sostenendo violazione di legge (art. 41-bis ord. pen. e art. 125 c.p.p.) perché non era stata valutata la sua situazione personale: era sottoposto al regime differenziato da circa 20 anni, non aveva fatti nuovi successivi agli anni '90, aveva esito positivo del trattamento rieducativo e mancavano elementi che attestassero l'attualità del pericolo che il 41-bis intende prevenire. Denunciava inoltre motivazione generica e non ancorata a concreti elementi di novità.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse ampia e congrua: il decreto ministeriale aveva indicato specifici elementi a supporto della proroga, tra cui la gravità e la numerosità della biografia criminale (ergastolo, condanne per associazione mafiosa, estorsioni aggravate, plurimi omicidi), il ruolo apicale nella famiglia di Cosa Nostra (responsabile della provincia di Agrigento, nominazione da Totò Riina), la partecipazione a omicidi e il concreto ausilio alla latitanza di Matteo Messina Denaro, la perdurante operatività e capacità di riorganizzazione della cosca, l'attivismo criminale dei figli (indizi di prosecuzione del ruolo familiare), e l'assenza di segnali di dissociazione (negazione dei reati e attribuzione delle condanne a false accuse). Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui per la proroga non è necessario che emergano fatti nuovi: occorre che non siano sopravvenuti elementi idonei ad escludere la persistente capacità del detenuto di tenere contatti con organizzazioni criminali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)

    art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 354/1975

    La misura speciale può essere prorogata quando persiste la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale: non è richiesta la produzione di "fatti nuovi" ogni volta, ma la valutazione della sussistenza del pericolo di ripresa dei contatti, sulla base di elementi concreti e della biografia criminale

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di legittimità dell'impugnazione (violazione di legge quale motivo dedotto dal ricorrente); il Collegio ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'effetto dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali

  • Corte Costituzionale, sent. n. 417 del 2004

    Richiamata per il principio che non è necessario che la proroga sia supportata da nuove prove: rileva che il pericolo non sia venuto meno e che persista la capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare, tramite contributo alla Cassa delle ammende, le impugnazioni ritenute irrituali o colpose

Massime di principio

  • La proroga del regime 41-bis non richiede necessariamente l'emergere di "fatti nuovi" rispetto alle precedenti proroghe: è sufficiente che non siano sopravvenuti elementi che escludano la persistente capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione
  • La valutazione della persistenza del pericolo va compiuta con riferimento a elementi concreti e specifici (ruolo nell'organizzazione, gravità dei reati, operatività della cosca, iniziative dei familiari, comportamento intramurario del detenuto), non con argomentazioni stereotipate
  • La mera durata temporale dell'applicazione del regime speciale (es. 20 anni) non determina automaticamente la cessazione del 41-bis: occorre una valutazione individuale che attesti dissociazione o cambiamento concreto e verificabile
  • Segni efficaci di dissociazione e recupero ai valori della legalità (ammissione di responsabilità, partecipazione a percorsi rieducativi credibili, elementi probatori di distacco dall'organizzazione) sono necessari per opporsi con successo alla proroga
  • Le censure sulla carenza di motivazione sono soggette a sindacato limitato: se la decisione contiene una motivazione concreta e ancorata a elementi fattuali il giudizio del giudice di legittimità o di merito sarà restrittivo nei confronti del ricorrente

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