Cassazione Penale, Sentenza n. 27871/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un procedimento per fatti commessi nell'ambito della casa circondariale di Napoli-Poggioreale. In appello la Corte aveva accolto il concordato proposto da tre imputati, rideterminando in diminuzione le pene, e aveva invece confermato la condanna di un quarto imputato per corruzione in concorso con un assistente capo della Polizia penitenziaria. La vicenda descritta ruotava attorno a un sistema di introduzione in carcere di informazioni, telefoni cellulari e sostanza stupefacente destinata allo spaccio interno, in cambio di denaro e altre utilità, fra cui droga. I ricorrenti deducevano, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e alla responsabilità penale dei primi tre imputati; dall'altro, il quarto ricorrente contestava la valutazione probatoria in ordine alla propria identificazione quale soggetto menzionato nelle conversazioni intercettate e in ordine alla prova della dazione di utilità al pubblico ufficiale quale corrispettivo dell'illecita introduzione di beni e droga in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i tre imputati che avevano aderito al concordato in appello, ha ritenuto manifestamente infondata e aspecifica la doglianza sulla mancata verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., affermando che nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado non deve motivare sul proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, salvo il caso di illegalità della pena. Quanto al quarto imputato, ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rilettura del materiale probatorio, già congruamente apprezzato dai giudici di merito, e fossero prive di specificità, essendo stata logicamente motivata l'identificazione dell'imputato e la prova del corrispettivo illecito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
nel patteggiamento in appello, una volta rinunciati i motivi di impugnazione sulla responsabilità, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129, salvo il caso di illegalità della pena
art. 599-bis cod. proc. pen.
disciplina il patteggiamento in appello, con cognizione del giudice limitata ai motivi non rinunciati
art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
ha reintrodotto il cosiddetto patteggiamento in appello
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato anche dai ricorrenti come parametro per chiedere il proscioglimento per cause di non punibilità
art. 616 cod. proc. pen.
base della condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo, anche se nel testo del dispositivo finale è tronco
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, quando l'imputato rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità, il giudice di secondo grado non deve svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il controllo sulla legalità della pena concordata.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto forma di vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la struttura argomentativa della decisione impugnata; in difetto, la censura è aspecifica e non può essere scrutinata nel merito.
- La prova della partecipazione a un sistema corruttivo può essere desunta, in modo unitario e logicamente coerente, dal contenuto delle intercettazioni, dai riscontri investigativi, dagli esiti di perquisizioni e sequestri e dalle ammissioni del correo, se il ragionamento probatorio del giudice di merito è immune da vizi logici.
- La mera contestazione dell'identificazione dell'imputato o della dazione del corrispettivo illecito, senza misurarsi con gli elementi probatori valorizzati in sentenza, integra una doglianza di fatto non deducibile in cassazione come vizio motivazionale.
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