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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37814/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo relativo al giudicato esterno, perché ha ritenuto preliminarmente non provata la notificazione del ricorso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'intimato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione di irregolarità relativa a imposte indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2006 e non versate. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e lamentando che, successivamente alla sentenza impugnata, sarebbe passato in giudicato un'altra decisione della stessa CTR che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento relativa alle medesime obbligazioni tributarie, invocando così la formazione del giudicato esterno sul rapporto tributario. Tuttavia, la Corte ha rilevato preliminarmente che non era stata provata la notificazione del ricorso per cassazione, spedito a mezzo posta, poiché non era stata prodotta la cartolina di ritorno attestante l'avvenuta notificazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la norma invocata per censurare la sentenza di merito per violazione di legge e vizi processuali, ma la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dalla mancata prova della notificazione del ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che un precedente giudicato tra le stesse parti sul medesimo rapporto tributario avrebbe efficacia preclusiva nel presente giudizio come giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso costituisce un presupposto processuale indispensabile: la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di impugnazione.
  • Il giudicato esterno può essere invocato anche nel processo tributario quando intervenga una decisione definitiva sul medesimo rapporto sostanziale; tuttavia la relativa censura resta improduttiva se il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notificazione.
  • Quando l'intimato non si costituisce, la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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