Sentenza del 23/03/2015 n. 547 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Soggetti passivi - Responsabilità solidale del cessionario con il cedente l'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità del cessionario è stata riconosciuta. Essa è di natura sussidiaria: il Fisco può rivolgersi al cessionario soltanto dopo aver tentato, senza esito, di ottenere il pagamento dal cedente. L'obbligazione del cessionario non nasce da una violazione autonoma da lui commessa, ma dipende dall'obbligazione tributaria principale del cedente e opera entro i limiti temporali previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità del cessionario di un'azienda o di un ramo d'azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni relative alle violazioni commesse dal cedente nell'anno della cessione e nei due anni precedenti. Il cessionario sosteneva, o comunque si è discusso, se tale responsabilità potesse essere esclusa o limitata. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, il cessionario risponde solidalmente con il cedente, ma con beneficio della preventiva escussione di quest'ultimo.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente.
La norma stabilisce una responsabilità solidale ma sussidiaria del cessionario d'azienda: il Fisco deve preventivamente escutere il cedente e può agire contro il cessionario solo in caso di mancato pagamento. La responsabilità riguarda i debiti tributari e le sanzioni riferibili al periodo temporale indicato dalla legge.
Massime di principio
- Chi acquista un'azienda o un ramo d'azienda può essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali del cedente relativi all'anno della cessione e ai due anni precedenti, anche se non ha commesso personalmente le violazioni.
- La responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza e dall'inadempimento dell'obbligazione tributaria principale del cedente.
- Il cessionario beneficia della preventiva escussione: l'Amministrazione finanziaria deve rivolgersi innanzitutto al cedente e può agire contro il cessionario solo dopo il mancato pagamento.
- Prima di acquisire un'azienda è opportuno verificare la posizione fiscale del cedente e acquisire la documentazione prevista dalla normativa, poiché la responsabilità può incidere sul valore economico dell'operazione.
- La responsabilità non è illimitata: occorre verificare il periodo temporale delle violazioni, la riferibilità dei tributi e delle sanzioni all'azienda ceduta e il rispetto delle condizioni procedurali per agire contro il cessionario.
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