Cassazione Penale, Sentenza n. 3448/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di Associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74, comma 2, d.P.R. 9/10/1990 n.309). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di gravità indiziaria ai fini dell'attribuzione della partecipazione al sodalizio (art. 273 c.p.p.), sostenendo che egli si rapportava solo con il fratello Rosario, svolgendo il ruolo di custode della 'cassa comune' senza consapevolezza di operare per conto di un gruppo organizzato; 2) la errata valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva (richiamando artt. 274 e 275 c.p.p.), atteso che il sodalizio avrebbe cessato le attività nel 2022 e il fratello si sarebbe dissociato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame circa la prova della "consapevolezza" e della "volontà" di partecipare ad una associazione criminale strutturata (affectio societatis). Pur riconoscendo che il ricorrente custodiva ingenti somme di provenienza illecita e si confrontava con il fratello contabile, non sono stati individuati elementi indiziari ulteriori e concreti che dimostrassero il suo ruolo partecipativo nell'ambito di una compagine criminale più ampia. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il procedimento è rinviato al Tribunale di Messina per nuovo giudizio ex art. 309, comma 7, c.p.p.; il motivo relativo al pericolo di recidiva è stato assorbito e non deciso.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, comma 2
Norma contestata relativa alle fattispecie di reato inerenti gli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la sola custodia di proventi illeciti non sia di per sé sufficiente a provare la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico senza elementi che attestino l'affectio societatis.
codice di procedura penale, art. 273
Articolo relativo alla gravità indiziaria ai fini dell'applicazione di misure cautelari: la Corte ha ritenuto carente la prova della gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio.
codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Norme concernenti le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio): il motivo riferito all'attualità del pericolo di recidiva è stato lasciato assorbito dopo l'annullamento sul punto della partecipazione associativa.
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Disciplina del riesame da parte del Tribunale: la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio di riesame al Tribunale di Messina.
Massime di principio
- La mera custodia di denaro di provenienza illecita, anche se stabile e riconducibile a un membro apicale del gruppo, non prova automaticamente la partecipazione ad una associazione criminale: è necessario dimostrare l'affectio societatis (consapevolezza e volontà di concorrere al programma criminale comune).
- Il rapporto bilaterale (es. tra parenti) stabile e il supporto logistico o materiale prestato a un singolo associato non sono di per sé indicatori sufficienti di associazione a delinquere; occorrono elementi che evidenzino collegamenti con altri membri e una funzione integrata nella struttura criminale.
- Per l'applicazione di misure cautelari in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è imprescindibile una motivazione che indichi indizi concreti e specifici del ruolo e della consapevolezza del soggetto rispetto alla struttura e agli scopi del sodalizio.
- Se la motivazione del giudice di merito risulta lacunosa rispetto alla gravità indiziaria, la Corte può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, lasciando assorbite altre censure (es. sull'attualità del pericolo) fintanto che la questione principale non sia definitivamente risolta.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe focalizzarsi nel dimostrare l'assenza di collegamenti ulteriori rispetto al rapporto privato (es. parentale) e l'assenza di comportamenti tipici dell'affectio societatis (organizzazione, ruoli ripartiti, accordi con più soggetti).
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