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Sentenza

Sentenza n. 1226/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 210/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 210/2025 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di 500 euro previsto per la Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, in relazione agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per un importo complessivo di 3.500 euro oltre interessi. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e, nonostante una successiva diffida, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità attuative e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del comando giudiziale. Il Ministero è stato quindi ordinato ad attribuire alla ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, l’importo complessivo di 3.500 euro oltre interessi di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente delegato, con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 550 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario ottemperanda.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce presupposto per la proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    titoli esecutivi e altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario

    Le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta sarà determinato e liquidato con separato decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento, potendo determinare le modalità concrete di esecuzione coerenti con il contenuto della pronuncia da attuare.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuato in ragione dell’ufficio ricoperto, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione resistente ha l’onere di fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza, l’inadempimento può essere accertato dal giudice sulla base della mancata esecuzione del comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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