Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato in forza di un decreto ingiuntivo non opposto per oneri condominiali. La debitrice, affermando di avere avviato una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 2012, aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione; l'istanza era stata respinta e l'opposizione all'esecuzione era stata rigettata anche in appello. Con il ricorso per cassazione la sola debitrice deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 295, 480 c.p.c. e della legge n. 3 del 2012, nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo sostanzialmente che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere la procedura o comunque che la motivazione d'appello fosse apparente, perplessa e incomprensibile sulla possibilità di sospendere l'esecutività. Invocava inoltre il d.l. n. 83 del 2015 convertito nella l. n. 132 del 2015, in tema di cd. credit crunch, ma senza formulare una critica idonea alla ratio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso integralmente inammissibile: il primo profilo di censura era generico e apodittico, perché non conteneva una critica ragionata all'argomentazione del giudice di merito; il richiamo al cd. credit crunch non scalfiva la motivazione della sentenza; la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era parimenti inammissibile perché i fatti erano stati ricostruiti in modo identico nei due gradi di merito e non era stato indicato alcun fatto nuovo e decisivo, ricadendo nella preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. La Corte ha inoltre ribadito che, nella procedura di sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, il giudice della procedura può solo vietare l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive nei casi previsti dalla legge, mentre i provvedimenti direttamente incidenti sulla singola esecuzione restano riservati al giudice dell'esecuzione o dell'opposizione. Il mero avvio della procedura non produce di per sé alcun effetto sospensivo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione utile a cassare la decisione impugnata

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di sospensione, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa sospensiva della procedura esecutiva

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'opposizione al precetto, senza incidere sulla conclusione di inammissibilità

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione, ma la Corte non ne ricava un diritto del debitore alla sospensione automatica

  • legge n. 3 del 2012

    la procedura di sovraindebitamento non sospende automaticamente l'esecuzione individuale; il giudice della procedura può solo adottare, nei casi previsti, un provvedimento di divieto o sospensione nei limiti espressamente stabiliti dalla legge

  • art. 10, comma 2, lett. c), legge n. 3 del 2012

    nel caso di accordo di composizione della crisi, il giudice della procedura può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali fino all'omologazione

  • art. 12-bis, comma 2, legge n. 3 del 2012

    nel caso di piano del consumatore, il giudice può sospendere le procedure esecutive solo se la loro prosecuzione pregiudica la fattibilità del piano

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la censura ex n. 3 è stata ritenuta generica; quella ex n. 5 è stata ritenuta inammissibile per la preclusione derivante dalla conforme ricostruzione dei fatti nei gradi di merito e per l'assenza di un fatto decisivo omesso

  • art. 348-ter, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come fonte della preclusione all'impugnazione per vizio di motivazione quando le sentenze di merito sono conformi nella ricostruzione dei fatti

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato quale assetto normativo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022 in relazione alla preclusione del motivo ex art. 360, n. 5

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per il rito camerale e il termine di deposito della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • d.l. n. 83 del 2015

    richiamato nel ricorso sul tema del cd. credit crunch, ma ritenuto non utile a censurare la ratio decidendi

  • L. n. 132 del 2015

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2015, richiamata senza rilievo decisivo

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    menzionato con riferimento alle modifiche dell'art. 360 c.p.c.

  • Sez. U n. 8053 del 7/4/2014

    richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione rilevante in cassazione

  • Cass. n. 22715 del 26/07/2023

    richiamata quale precedente che afferma la piena equiordinazione tra giudice dell'esecuzione e giudice della procedura di sovraindebitamento e la necessità di coordinamento dei rispettivi poteri

Massime di principio

  • Nel sistema della legge sul sovraindebitamento, l'avvio della procedura non determina automaticamente la sospensione delle azioni esecutive individuali: occorre un espresso provvedimento del giudice competente nei limiti previsti dalla legge.
  • Tra giudice della procedura concorsuale da sovraindebitamento e giudice dell'esecuzione esiste una relazione di piena equiordinazione: il primo può adottare i provvedimenti tipici di divieto o sospensione previsti dalla normativa, mentre i provvedimenti che incidono direttamente sulla singola esecuzione spettano al secondo.
  • Il debitore che impugna in cassazione una sentenza di merito deve formulare una critica specifica e ragionata alla motivazione: la mera riproposizione di tesi apodittiche o il dissenso generico rispetto alla decisione non integrano un motivo ammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di censurare una semplice insufficienza o non condivisione della motivazione, specie quando le sentenze di merito siano conformi nella ricostruzione dei fatti.
  • Quando il giudizio di merito e l'appello coincidono nella ricostruzione fattuale, opera la preclusione alla riproposizione del vizio motivazionale in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSovraindebitamento
RamiProcesso civileEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.