Cassazione Penale, Ordinanza n. 29424/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva impugnazione contro la sentenza di merito deducendo, da un lato, l’erroneità dell’affermazione di responsabilità e, dall’altro, l’eccessività del trattamento sanzionatorio. Il primo motivo veniva però ritenuto privo di specificità, perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e non accompagnato da una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il secondo motivo, relativo alla misura della pena, veniva dichiarato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio che guida la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la graduazione della pena base e per gli aumenti o diminuzioni connessi alle circostanze.
art. 616 c.p.p.
Base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente riproporre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla quantificazione della pena è di regola inammissibile quando mira soltanto a sostituire la valutazione del ricorrente a quella del giudice di merito, essendo la determinazione della pena rimessa al prudente apprezzamento del giudice entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Una motivazione sintetica ma congrua, fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, è sufficiente a sorreggere la determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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