Cassazione Civile, Ordinanza n. 30720/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società e di due soggetti collegati, con recupero di IVA, IRES e IRAP sulla base della contestazione dell'inesistenza oggettiva di una prestazione indicata in una fattura dell'importo di euro 39.000. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, ma la CTR della Puglia, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, ha ritenuto che gli elementi raccolti dall'Amministrazione fossero idonei a dimostrare la fittizietà dell'operazione fatturata e che i contribuenti non avessero fornito prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, avendo prodotto solo documentazione contabile e bancaria. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. sostenendo che gli indizi valorizzati dalla CTR non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza; con il secondo hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/intrinsecamente contraddittoria ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle ipotesi di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare la non effettività dell'operazione incombe inizialmente sull'Amministrazione, la quale può assolverlo anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi validi, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esecuzione delle prestazioni. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni del legale rappresentante della società emittente, che aveva escluso l'esecuzione di lavori per importi corrispondenti alla fattura, e il riscontro contabile dell'omessa registrazione della fattura. È stata poi esclusa sia la lamentata insufficienza della motivazione sia l'asserita contraddittorietà, poiché la sentenza di merito esponeva in modo sufficiente le ragioni del decisum. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, come da formula finale, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Richiamato per affermare che la prova dell'inesistenza dell'operazione può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 2729 c.c.
Usato per sostenere che le presunzioni semplici possono fondare validamente l'accertamento dell'Ufficio sull'inesistenza oggettiva della prestazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per definire la ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente nelle contestazioni di operazioni inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata dai ricorrenti per censurare la valutazione probatoria e la ripartizione dell'onere della prova.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne fosse affetta.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la CTR lo abbia rispettato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per dare conto della trattazione camerale con proposta del relatore.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Richiamato per affermare che la fattura è, di regola, documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa e titolo per la detrazione IVA e la deduzione dei costi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato come base dell'accertamento fondato su elementi presuntivi dell'inesistenza dell'operazione fatturata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Richiamato come base dell'accertamento IVA in presenza di elementi idonei a dimostrare che l'operazione fatturata non è stata effettuata.
art. 111 Cost., comma 6
Richiamato per il principio costituzionale dell'obbligo di motivazione delle sentenze.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima fornire elementi idonei a dimostrare la non effettività dell'operazione; tali elementi possono anche consistere in presunzioni semplici, purché utilmente valorizzabili dal giudice di merito.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio iniziale, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione dell'operazione fatturata; la sola esibizione della fattura, della contabilità formalmente regolare o dei mezzi di pagamento non è sufficiente.
- La prova contraria dell'effettività dell'operazione non può essere desunta automaticamente da bonifici, assegni o altre risultanze bancarie, poiché tali strumenti possono essere utilizzati anche per simulare la realtà di operazioni fittizie.
- La motivazione della sentenza tributaria è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non basta la mera concisione, se il ragionamento decisorio è comunque percepibile e coerente.
- La valutazione degli elementi indiziari e della prova contraria in tema di operazioni inesistenti è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
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