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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5528/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le istanze di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, disposte per detenzione ai fini di spaccio di circa 50 g di cocaina e oltre 2 kg di hashish e per resistenza a pubblico ufficiale; il ricorrente contestava la motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, richiamando la risalenza nel tempo dell'unico precedente (2015) e il periodo già trascorso in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha richiamato i principi secondo cui la valutazione della pericolosità attuale ex art. 274 c.1 lett. c) va effettuata al momento dell'applicazione della misura e può essere riconsiderata solo se emergono fatti nuovi che modifichino le esigenze cautelari (art. 299 c.p.p.). Il mero trascorrere del tempo in carcere non costituisce di per sé nuova circostanza idonea a giustificare la sostituzione della misura (valutazione propria dell'art. 292 c.p.p. al momento dell'applicazione della misura). Nel caso specifico il Tribunale aveva correttamente ritenuto permanere il pericolo di recidiva per la notevole quantità di stupefacente e per precedenti specifici (compresa una condanna per evasione), giudicando gli arresti domiciliari non idonei. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiede la valutazione della pericolosità concreta e attuale al momento dell'applicazione della misura; tale valutazione giustifica la custodia quando sussiste un pericolo attuale non fronteggiabile con misure meno afflittive.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari: impone la rivalutazione delle esigenze cautelari solo quando emergano nuove risultanze di fatto che attestino la mancanza o la modifica delle esigenze che hanno giustificato la misura.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Il giudice che dispone la misura deve valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato; tuttavia tale valutazione serve al momento dell'applicazione e non è requisito per rivedere la misura secondo l'art. 299 senza fatti sopravvenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità senza assenza di colpa.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la composizione del Tribunale che ha deciso l'appello cautelare; non centrale nella decisione sulla sostituzione della misura.

Massime di principio

  • La mera permanenza del periodo di detenzione (il semplice decorso del tempo) non basta, da sola, per ottenere la sostituzione della misura cautelare: servono fatti nuovi che modifichino le esigenze cautelari.
  • La valutazione della pericolosità attuale va compiuta al momento dell'applicazione della misura (art. 274) e la sua revisione è ammessa solo se emergono nuove risultanze di fatto (art. 299).
  • Quantitativi rilevanti di sostanza e precedenti specifici (soprattutto condanne per reati correlati o per evasione) aggravano il giudizio di pericolosità e rendono meno probabile l'accoglimento di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
  • In sede di ricorso in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e ben motivate: deduzioni generiche sulla motivazione della Corte di merito sono spesso ritenute inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria; dunque valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di argomentazioni solide.
  • Per tentare la sostituzione della misura cautelare è strategico documentare fatti nuovi (es. mutamento delle condizioni personali, elementi processuali sopravvenuti, rimozione di fattori di rischio) che possano convincere il giudice della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari.

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