Sentenza n. 866/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto somme per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere somme di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la procura depositata era stata rilasciata per un diverso giudizio, relativo al riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, e non per il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura ad litem. La procura depositata, riferita a un diverso oggetto processuale, è stata ritenuta nulla e insanabile, sicché non poteva validamente legittimare la proposizione del giudizio di ottemperanza. Il giudice ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, secondo cui nel processo amministrativo non è applicabile il meccanismo sanatorio previsto dall’art. 182 c.p.c. e la procura speciale viziata è assolutamente insanabile. Le domande di esecuzione del giudicato, astreinte e nomina del commissario ad acta non sono state esaminate nel merito. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l’esecuzione di un giudicato o di altro titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, a titolo di astreinte.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il periodo entro il quale l’amministrazione deve completare le procedure di pagamento e prima del quale non può essere iniziata l’esecuzione forzata.
art. 182 c.p.c.
Il meccanismo sanatorio della procura previsto da tale disposizione non è applicabile al processo amministrativo secondo il principio richiamato dal TAR.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale rilasciata per un giudizio diverso, con oggetto e petitum differenti, non legittima la proposizione del nuovo giudizio e determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura ad litem.
- Nel processo amministrativo la procura speciale viziata è insanabile; non trova applicazione il meccanismo sanatorio previsto dall’art. 182 c.p.c.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura impedisce l’esame delle domande sostanziali di esecuzione del giudicato, di astreinte e di nomina del commissario ad acta.
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