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Sentenza

Sentenza n. 6043/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, della durata di cinque e otto anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’interno e la Questura di Firenze hanno appellato la sentenza del TAR Toscana, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 401/1989, difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti e violazione dell’art. 2967 c.c. Gli appellanti hanno contestato che il TAR avesse ritenuto necessario, oltre al collegamento temporale o eziologico tra la condotta violenta e una manifestazione sportiva, anche un ulteriore collegamento locale, escludendo l’applicabilità del DASPO perché a Firenze non si stava disputando una partita tra le squadre coinvolte. Gli appellati hanno riproposto i motivi di primo grado non esaminati o assorbiti, contestando anche l’adeguatezza dell’istruttoria e degli elementi indiziari posti a fondamento dei provvedimenti. La vicenda riguardava un’aggressione organizzata a Firenze da tifosi locali nei confronti di sostenitori della Sampdoria, di ritorno da una partita disputata a Palermo.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non necessario che la violenza si verifichi durante una partita disputata nel luogo dell’aggressione: l’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” comprende anche condotte non contemporanee alla competizione e realizzate in un luogo diverso, purché sussista un immediato nesso eziologico con l’evento sportivo e la condotta sia alimentata dall’antagonismo tra tifoserie. Nel caso concreto, l’aggressione era causalmente riconducibile alla partita Palermo-Sampdoria, poiché la presenza dei tifosi ospiti a Firenze dipendeva dal loro rientro dalla trasferta e l’aggressione era stata deliberatamente organizzata per ragioni di tifo. Il DASPO è stato qualificato come misura amministrativa preventiva, caratterizzata da ampia discrezionalità, per la quale è sufficiente un compendio indiziario valutato secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, senza necessità di una prova oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale. Il primo motivo riproposto dagli appellati, relativo all’insufficienza dell’istruttoria, è stato respinto perché gli elementi acquisiti consentivano ragionevolmente di ricondurre loro la partecipazione agli episodi violenti. Il secondo e il terzo motivo di primo grado sono stati dichiarati inammissibili perché richiamati soltanto nelle rubriche e non riprodotti integralmente, in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a. È stata ribadita l’autonomia del procedimento amministrativo preventivo rispetto a quello penale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    in occasione o a causa di manifestazioni sportive

    Il divieto di accesso può essere adottato anche per condotte violente non contemporanee alla manifestazione e realizzate in un luogo diverso da quello dell’evento, purché sussista un immediato nesso eziologico con una manifestazione sportiva e la condotta sia espressione dell’antagonismo tra tifoserie.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    non sono stati riprodotti nella loro interezza

    I motivi di primo grado assorbiti devono essere riproposti in appello in modo integrale; il mero richiamo alle rubriche non è sufficiente e determina l’inammissibilità della riproposizione.

  • art. 2967 c.c.

    La censura è stata dedotta dagli appellanti, ma la decisione ha fondato il rigetto delle contestazioni sull’autonomia e sulla natura preventiva del DASPO e sulla sufficienza di un compendio indiziario probabilistico.

  • art. 582 c.p.

    Norma penale indicata tra i reati per i quali gli interessati erano stati deferiti all’autorità giudiziaria; il relativo procedimento resta autonomo rispetto alla valutazione amministrativa preventiva.

  • art. 586 c.p.

    Norma penale indicata tra i reati per i quali gli interessati erano stati deferiti; la sua applicazione non costituisce presupposto per raggiungere lo standard probatorio proprio del processo penale ai fini del DASPO.

  • art. 5 l. 152/1975

    Norma penale indicata tra le contestazioni oggetto del deferimento all’autorità giudiziaria, senza incidere sull’autonomia della misura amministrativa preventiva.

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma penale indicata tra le contestazioni oggetto del deferimento all’autorità giudiziaria, senza necessità di un accertamento penale definitivo ai fini dell’adozione del DASPO.

Massime di principio

  • Ai fini dell’adozione del DASPO, il requisito secondo cui la condotta deve essere commessa “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non richiede che la violenza si verifichi durante la gara o nel luogo in cui essa è disputata; è sufficiente un immediato nesso eziologico tra la condotta e l’evento sportivo, anche quando l’evento si svolga in altra città.
  • Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale né una misura repressiva collegata alla sola contemporaneità dell’evento sportivo; la sua funzione è contrastare la violenza derivante dall’antagonismo tra tifoserie organizzate.
  • Nel procedimento amministrativo relativo al DASPO è sufficiente un compendio indiziario idoneo, secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, a ricondurre ragionevolmente al destinatario le condotte violente; non è necessario il grado di certezza oltre ogni ragionevole dubbio richiesto nel processo penale.
  • L’accertamento amministrativo preventivo del Questore è autonomo rispetto al procedimento penale: l’assenza di una condanna, di un’iscrizione nel registro degli indagati o di una prova penale piena non esclude, di per sé, la legittimità del DASPO.
  • In appello, i motivi di ricorso di primo grado non esaminati o assorbiti devono essere riproposti integralmente ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; il richiamo alle sole rubriche rende inammissibile la riproposizione.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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