Cassazione Penale, Ordinanza n. 31006/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione impugnata ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessa a favore del condannato, in relazione a un titolo esecutivo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto un unico motivo di ricorso lamentando violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della contraddittorietà. Nella memoria depositata successivamente ha ulteriormente sviluppato censure che la Corte ha ritenuto non consentite in sede di legittimità perché attinenti a profili di fatto e comunque manifestamente infondate. Il nucleo della doglianza era la contestazione della revoca della misura e della valutazione compiuta dal tribunale sulla pretesa interruzione del percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse sorretta da motivazione lineare e immune da vizi, perché fondata su due dati essenziali: la modifica del domicilio senza comunicazione al magistrato di sorveglianza e la cessazione dell'attività lavorativa, senza che vi fossero attività alternative risocializzanti. Su tali elementi il giudice di sorveglianza ha legittimamente concluso per l'interruzione del percorso di risocializzazione e per il rischio di ricaduta, giustificando la revoca dell'affidamento in prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La norma sulla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali è richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza contro la revoca; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma considera legittima la valutazione del tribunale circa la compromissione del percorso di risocializzazione.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la revoca dell'affidamento in prova, le censure che sollecitano una rivalutazione del fatto non sono ammissibili quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
- La modifica del domicilio senza comunicazione al magistrato di sorveglianza, unitamente alla cessazione dell'attività lavorativa e all'assenza di alternative risocializzanti, può legittimare la conclusione che sia venuto meno il percorso di risocializzazione richiesto per il mantenimento della misura alternativa.
- È legittima la revoca dell'affidamento in prova quando gli elementi fattuali valorizzati dal giudice evidenzino l'interruzione del processo rieducativo e il conseguente rischio di ricaduta nel comportamento deviante.
- La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile se non emergono dal testo del provvedimento impugnato e se le doglianze si risolvono in contestazioni di merito non consentite in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →