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Sentenza

Sentenza n. 920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 345/2025, resa tra le parti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Giustizia amministrativa202506434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo n. 345/2025, che aveva respinto il ricorso contro gli atti di scrutinio, i verbali degli uffici elettorali e la proclamazione degli eletti relativi alle elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressato elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 130 c.p.a., l'annullamento degli atti delle operazioni elettorali e la correzione dei risultati, sostenendo che in specifiche sezioni non gli fossero state attribuite alcune preferenze e che al controinteressato fossero state erroneamente attribuite preferenze. In appello ha dedotto, anzitutto, la violazione del principio della domanda e il carattere ultra petita della sentenza di primo grado, poiché il TAR, mediante verificazione e riconteggio, aveva considerato anche risultati sfavorevoli al ricorrente, diminuendo alcune sue preferenze e aumentando alcune preferenze del controinteressato, benché quest'ultimo non avesse proposto ricorso incidentale. Ha inoltre censurato il riconoscimento di una preferenza al controinteressato nella sezione n. 11 di Celano, ritenendo nulla la scheda per la cancellatura parziale del cognome, asseritamente idonea a costituire un segno di riconoscimento. Il controinteressato aveva proposto appello incidentale subordinato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la domanda originaria comprendesse sia l'annullamento degli atti elettorali sia la correzione del risultato, con conseguente esercizio della giurisdizione di merito e necessità di procedere al riconteggio delle schede. Il riconteggio, tuttavia, resta delimitato dalle censure tempestivamente formulate e non può trasformarsi in un controllo generalizzato delle operazioni elettorali. Nel caso concreto, le contestazioni riguardavano l'attribuzione complessiva delle preferenze al ricorrente e al controinteressato nelle specifiche sezioni e per la lista interessata; pertanto il giudice doveva verificare le preferenze effettivamente espresse per entrambi, anche quando il risultato della verificazione fosse sfavorevole al ricorrente. Non occorreva un ricorso incidentale per considerare tali risultanze, perché esse rientravano nell'oggetto della domanda di riconteggio formulata dal ricorrente. Il Collegio ha invece escluso dal thema decidendum le questioni riferite a sezioni introdotte soltanto con memoria e non specificamente dedotte nei motivi d'appello, in applicazione dell'art. 101 c.p.a. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima l'attribuzione della preferenza al controinteressato: in applicazione del principio del favor voti, la nullità deve essere limitata ai casi in cui i segni apposti sulla scheda siano inequivocabilmente idonei a rivelare un intento di riconoscimento. La sola cancellatura parziale del cognome, in assenza di ulteriori elementi, poteva ragionevolmente dipendere dalla lunghezza del cognome e non determinava la nullità del voto. L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile perché subordinato all'accoglimento dell'appello principale. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.a.

    Disciplina il contenzioso relativo alle operazioni elettorali, nell'ambito del quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la correzione del risultato.

  • art. 134, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Riconosce al giudice amministrativo giurisdizione di merito in materia elettorale, consentendogli di sostituirsi all'amministrazione e di procedere direttamente alla correzione del risultato.

  • art. 101 c.p.a.

    Impone la specificità dei motivi d'appello; le questioni non specificamente articolate nell'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria.

  • art. 17 l.r. Abruzzo n. 9/2013

    Disciplina i poteri dell'Ufficio centrale circoscrizionale; il TAR ha ritenuto che la norma non impedisse all'ufficio di esaminare reclami e correggere l'attribuzione delle preferenze, conclusione non specificamente contestata in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale, la domanda di correzione del risultato, quando sia fondata su contestazioni relative all'attribuzione delle preferenze, comprende il riconteggio delle schede necessario a verificare le preferenze effettivamente espresse nelle specifiche sezioni e per la lista interessata.
  • Il principio della domanda delimita il potere cognitorio del giudice elettorale e impedisce controlli generalizzati sulle operazioni elettorali; tuttavia, quando la censura richiede una verifica complessiva o incrociata delle preferenze attribuite a più candidati, il giudice deve considerare anche gli esiti del riconteggio sfavorevoli al ricorrente, senza necessità di ricorso incidentale del controinteressato.
  • La verificazione elettorale può estendersi a tutte le schede necessarie per accertare la fondatezza della censura, quando il ricorrente non individui specifiche schede ma deduca una generale erronea attribuzione delle preferenze o una contraddittorietà dei verbali; tale attività resta comunque circoscritta alle sezioni, alla lista e ai candidati coinvolti dalla domanda.
  • Nel contenzioso elettorale, le irregolarità formali o le contraddittorietà dei verbali rilevano ai fini della correzione del risultato solo quando il riconteggio dimostri una compromissione sostanziale della volontà del corpo elettorale; il giudice non può correggere il risultato sulla base della sola irregolarità formale, se questa non incide sull'effettiva espressione del voto.
  • In applicazione del principio del favor voti, la nullità della scheda per segno di riconoscimento richiede elementi univoci circa l'intento dell'elettore di rendere riconoscibile il voto; una mera cancellatura parziale del nominativo, in assenza di ulteriori elementi, non comporta di per sé la nullità della preferenza.
  • Nel giudizio di appello amministrativo, la censura deve essere specificamente articolata nell'atto di appello; questioni riferite a sezioni o profili non dedotti nell'impugnazione non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleAppelloIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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