Sentenza n. 1/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore-OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015; nonché per l’accertamento: - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a. e conseguente condanna a provvedere; - del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP, anche quale danno da ritardo, e conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell’ASP sulla richiesta di presa in carico del minore per l’erogazione, diretta o indiretta, di terapia ABA e sul rimborso delle spese sostenute
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 32 Cost., della legge n. 134/2015, della legge n. 833/1978 e del d.lgs. n. 502/1992, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. Hanno sostenuto che il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, avesse diritto alla presa in carico da parte dell’ASP e all’erogazione di un trattamento con metodologia ABA, anche mediante rimborso delle terapie private, poiché tale metodologia sarebbe riconosciuta dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e inclusa nei livelli essenziali di assistenza. È stata chiesta la presa in carico per almeno 20 ore settimanali, ovvero per 40 ore, il rimborso delle spese già sostenute, quantificate in euro 15.078,00, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, da perdita di chance e da ritardo. L’ASP non si è costituita.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la tutela del diritto alla terapia sanitaria implica valutazioni amministrative e tecniche dell’amministrazione sanitaria. Ha accertato, sulla base della legge n. 134/2015, dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e della consulenza tecnica d’ufficio, che la metodologia ABA costituisce un modello terapeutico fondato su evidenze scientifiche e rientra nelle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale per i disturbi dello spettro autistico. La CTU ha accertato la necessità di un trattamento ABA di media intensità, pari a 15 ore settimanali, da svolgersi anche in ambito scolastico e familiare, almeno fino ai 13 anni, con successiva rivalutazione clinica. L’ASP è stata quindi condannata alla presa in carico del minore, mediante erogazione diretta o rimborso delle prestazioni private. È stata riconosciuta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 5.638,00 per le spese documentate sostenute da ottobre 2022 a giugno 2023, detratto quanto eventualmente già rimborsato. Sono stati inoltre riconosciuti euro 1.000,00 complessivi ai genitori per danno non patrimoniale ed euro 1.000,00 al minore per perdita di chance, con rivalutazione e interessi legali. È stata invece respinta la domanda di danno da ritardo, poiché la controversia riguardava l’accertamento di un diritto soggettivo in giurisdizione esclusiva e non l’illegittimità del ritardo nell’esercizio di un potere autoritativo. L’ASP è stata condannata alle spese di lite e al compenso del CTU.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Fondamento costituzionale del diritto alla tutela della salute del minore.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai pubblici servizi, comprese quelle concernenti la presa in carico sanitaria quando implicano valutazioni amministrative e tecniche.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplina dell’azione contro il silenzio, successivamente riqualificata dal giudice in relazione al contenuto sostanziale delle domande.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente la riqualificazione dell’azione e il conseguente mutamento del rito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. n. 502/1992
Rileva ai fini dell’individuazione delle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale secondo criteri di efficacia e appropriatezza.
art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992
prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate"
Le prestazioni fondate su evidenze scientifiche di significativo beneficio rientrano nei livelli essenziali di assistenza.
art. 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato nel quadro normativo dell’integrazione e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie.
art. 26 l. n. 833/1978
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L’unità sanitaria locale deve erogare direttamente le prestazioni riabilitative oppure provvedervi mediante strutture convenzionate quando non sia in grado di fornirle direttamente.
artt. 1, 2, 3 e 4 l. n. 134/2015
Prevedono la tutela, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, l’aggiornamento delle linee guida e l’inserimento nei LEA della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche
La metodologia ABA, se ritenuta appropriata in concreto e supportata dalle linee guida e dalla valutazione clinica, rientra tra i trattamenti garantiti dal SSN.
artt. 1226 e 2056 c.c.
Consentono la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e della perdita di chance quando il preciso ammontare non sia dimostrabile.
art. 2729 c.c.
Consente di provare per presunzioni il danno non patrimoniale subito dai genitori per ansia e frustrazione derivanti dall’inerzia sanitaria.
art. 2-bis l. n. 241/1990
Non applicato per il riconoscimento del danno da ritardo, poiché la domanda è stata ricondotta all’accertamento di un diritto soggettivo e non al ritardo nell’esercizio di un potere autoritativo.
Massime di principio
- La controversia relativa al diritto di una persona affetta da disturbo dello spettro autistico a ricevere una terapia dal Servizio sanitario nazionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la tutela richiesta implica valutazioni amministrative e tecniche dell’amministrazione sanitaria.
- Il giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi, può accertare direttamente il diritto soggettivo dell’assistito a una specifica prestazione sanitaria, anche quando la sua individuazione richieda valutazioni tecniche sull’appropriatezza del trattamento.
- La metodologia ABA rientra tra i trattamenti erogabili dal Servizio sanitario nazionale per i disturbi dello spettro autistico quando sia prevista dalle linee guida e risulti, sulla base della valutazione clinica individuale, fondata su evidenze scientifiche e concretamente appropriata alle condizioni del paziente.
- L’obbligo dell’azienda sanitaria di garantire una prestazione riabilitativa può essere adempiuto mediante erogazione diretta oppure mediante rimborso delle spese sostenute presso operatori privati, ove l’amministrazione non abbia assicurato tempestivamente il trattamento dovuto.
- Le spese documentate sostenute dall’assistito per ottenere privatamente una prestazione sanitaria dovuta dal Servizio sanitario nazionale costituiscono danno patrimoniale risarcibile, nei limiti delle prestazioni appropriate e necessarie accertate in giudizio e previa detrazione degli eventuali rimborsi già ricevuti.
- La perdita di chance di miglioramento terapeutico può essere risarcita in via equitativa quando una consulenza tecnica consenta di ritenere, con sufficiente probabilità, che una maggiore intensità del trattamento avrebbe offerto al paziente concrete possibilità di conseguire risultati migliori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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