Tribunale, Sentenza T-418/24
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 14 May 2025. — Biogena GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark BIOGENA MOMENTS – Earlier national word mark MOMENT – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-418/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Biogena contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione all’estensione UE del marchio BIOGENA MOMENTS. Per il Tribunale, i prodotti rilevanti sono identici, i segni sono simili in misura media e il marchio anteriore MOMENT ha carattere distintivo medio. Di conseguenza, non può escludersi che il pubblico italiano attribuisca i prodotti alla stessa impresa o a imprese collegate.
Marchio UE BIOGENA MOMENTS: confermata l’opposizione per rischio di confusione con il marchio anteriore MOMENT ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Nei segni BIOGENA MOMENTS e MOMENT, per prodotti identici in classe 5, sussiste un rischio di confusione per il pubblico italiano? In particolare, si discute: i) se alcuni prodotti del marchio richiesto, tra cui gli alimenti per lattanti, siano identici a quelli coperti dal marchio anteriore; ii) se i segni siano simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale; iii) se il marchio anteriore abbia carattere distintivo solo debole; iv) se, alla luce del livello di attenzione del pubblico professionale e del pubblico generale, il rischio di confusione debba comunque essere escluso.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando il marchio anteriore MOMENT è integralmente riprodotto nel marchio richiesto BIOGENA MOMENTS, i prodotti sono identici e il pubblico pertinente, pur attento, può ritenere che provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Gli alimenti per lattanti possono rientrare nella categoria più ampia degli alimenti dietetici adattati a fini medici; il termine "moment/moments" non è descrittivo dei prodotti in questione e ha carattere distintivo medio, così come "biogena". La presenza del segno aggiuntivo "biogena" e della lettera finale "s" non basta a escludere la somiglianza complessiva né il rischio di confusione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE BIOGENA MOMENTS: opposizione per rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’impugnazione di Biogena GmbH & Co. KG e confermato l’opposizione di ACRAF SpA alla registrazione internazionale designante l’Unione europea del marchio verbale BIOGENA MOMENTS.
Fatti e iter amministrativo
Biogena aveva designato l’Unione europea nella registrazione internazionale del segno BIOGENA MOMENTS per vari prodotti della classe 5, tra cui additivi nutrizionali, prodotti dietetici e alimenti per lattanti. ACRAF aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio verbale italiano anteriore MOMENT, registrato per prodotti di classe 5, tra cui alimenti dietetici adattati a fini medici, sostanze dietetiche per uso medico e integratori alimentari. L’opposizione è stata accolta dalla Divisione di opposizione e, successivamente, la Commissione di ricorso ha confermato il rigetto della domanda di registrazione ritenendo integrato un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Questioni preliminari: domanda di alterazione e ricevibilità
Il Tribunale chiarisce anzitutto di non avere competenza a ordinare la registrazione del marchio richiesto. La domanda di alterazione, nella parte in cui mirava a ottenere direttamente la registrazione, viene quindi respinta per difetto di competenza, poiché né le commissioni di ricorso né il Tribunale possono adottare una decisione formale di registrazione del marchio UE. Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente, il Tribunale ritiene che il ricorso soddisfi i requisiti minimi di chiarezza richiesti dall’articolo 21 dello Statuto e dall’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura: dal contenuto dell’atto emerge che Biogena contestava, in sostanza, gli errori di valutazione della Commissione di ricorso sulla somiglianza dei segni, dei prodotti e sulla forza distintiva del marchio anteriore.
Normativa e criteri applicati
La Corte richiama i principi consolidati in materia di rischio di confusione:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 richiede identità o somiglianza tra marchi e tra prodotti/servizi;
- la valutazione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti;
- il consumatore medio percepisce normalmente il marchio nel suo complesso e si affida a un ricordo imperfetto;
- quando il marchio anteriore è integralmente incorporato nel segno contestato, ciò può generare forte somiglianza visiva e fonetica. Il Tribunale richiama anche i criteri per la comparazione dei prodotti, fondati su natura, finalità, modalità d’uso, concorrenza, complementarità e canali distributivi.
Comparazione dei prodotti
La ricorrente contestava soprattutto l’identità tra gli "alimenti per lattanti, specialmente latte in polvere per lattanti" e gli "alimenti dietetici adattati a fini medici" coperti dal marchio anteriore. Il Tribunale respinge l’argomento. Secondo il Tribunale, gli alimenti per lattanti sono prodotti concepiti specificamente per soddisfare esigenze di salute dei neonati e dei bambini piccoli, i cui apparati digestivi non sono in grado di assimilare cibi destinati ad altri soggetti. Per questo, tali prodotti perseguono anch’essi una finalità medica in senso lato e rientrano nella categoria più generale degli alimenti dietetici adattati a fini medici. Di conseguenza, i prodotti sono correttamente considerati identici, ai sensi della giurisprudenza secondo cui i prodotti coperti dal marchio anteriore che includono quelli del marchio richiesto sono identici.
Comparazione dei segni: elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale esamina poi il carattere distintivo dei termini in gioco. Per il termine "moment" del marchio anteriore, il Tribunale condivide la valutazione della Commissione di ricorso: per il pubblico italofono esso richiama il significato di breve lasso di tempo, ma non assume un valore descrittivo immediato rispetto ai prodotti di classe 5. Per descrivere un effetto rapido, il pubblico userebbe espressioni diverse, come "effetto immediato" o "azione rapida". Ne deriva un carattere distintivo medio. Lo stesso vale per il plurale "moments" nel marchio richiesto, che non è percepito come descrittivo. Quanto a "biogena", il Tribunale osserva che il pubblico pertinente non vi attribuisce un significato semantico diretto; il riferimento alla radice "bio" non basta a renderlo descrittivo. Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo al supposto uso diffuso del termine come denominazione societaria o elemento di altri marchi, poiché non sono stati forniti elementi probatori sufficienti e, comunque, la rilevanza della distintività rafforzata si misura rispetto al marchio anteriore, non all’elemento del segno contestato. Il risultato è che tutti gli elementi verbali rilevanti hanno carattere distintivo medio.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale conferma che il marchio anteriore MOMENT è integralmente incluso in BIOGENA MOMENTS. La presenza di una sola lettera aggiuntiva "s" alla fine di "moments" è considerata marginale e non idonea a ridurre sensibilmente la somiglianza. La diversa sequenza iniziale "biogena" non elimina la somiglianza complessiva, poiché l’elemento comune resta pienamente percepibile. Sul piano concettuale, il Tribunale ritiene che i segni coincidano nel significato evocato dal termine "moment/moments"; non emerge invece un diverso contenuto concettuale capace di neutralizzare tale coincidenza. La somiglianza concettuale è quindi anch’essa media.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale considera decisivi tre fattori convergenti:
- identità dei prodotti;
- somiglianza media dei segni sotto tutti i profili rilevanti;
- carattere distintivo medio del marchio anteriore. Anche tenendo conto dell’elevato livello di attenzione del pubblico, dovuto alla natura dei prodotti legati alla salute, non può escludersi che il consumatore ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il Tribunale ricorda che il pubblico si basa spesso su un ricordo imperfetto e che ciò vale anche per consumatori attenti. L’argomento secondo cui Biogena sarebbe nota in Italia come venditore di integratori e non di prodotti medici viene qualificato come irrilevante o non adeguatamente dimostrato ai fini della valutazione del rischio di confusione.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Biogena è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da ACRAF; l’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto la condanna alle spese salvo che si tenesse un’udienza, poi non svolta.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- la riproduzione integrale del marchio anteriore in un segno complesso può determinare una somiglianza elevata, anche in presenza di un elemento iniziale aggiuntivo;
- un termine non è descrittivo se non presenta un nesso diretto e specifico con i prodotti;
- prodotti destinati a esigenze nutrizionali speciali dei lattanti possono rientrare nella categoria degli alimenti dietetici a fini medici;
- il rischio di confusione va apprezzato globalmente e può sussistere anche per un pubblico attento, quando prodotti e segni presentino un grado significativo di vicinanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-362/21
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-36/23
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-1154/23
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-1184/23
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-4/24
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-9/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →