Sentenza n. 9020/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento a) della deliberazione n. 555 del 30 novembre 2022 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs n. 50 del 2016 ed avente ad oggetto “Convenzione TAV/RFI – COCIV in data 16.3.1992 e successivi atti aggiuntivi – Affidamento a Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (COCIV), General Contractor per i lavori della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Genova “Terzo Valico di Giovi” – verifiche sul rispetto dell'obbligo di affidamento a terzi mediante procedura di gara alla quota individuata nell''atto aggiuntivo”; b) di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale a tale deliberazione ivi compresa: (i) la comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 27 maggio 2022 “di avvio del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Vigilanza ANAC del 4.7.2018 e contestuale comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 20”; (ii) le note dell'ANAC del 2.2.2022 e dell'8.3.2022 formulate asseritamente ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di Vigilanza ANAC del 4.7.2018 nonché, per quanto occorrer possa, dell'artt. 13 del Regolamento di Vigilanza ANAC del 4.7.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ANAC recante criteri di contabilizzazione dei lavori ai fini dell’obbligo del General Contractor di affidare a terzi mediante gara il 60% dei lavori, con raccomandazioni a RFI e al General Contractor
Esito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione ANAC n. 555 del 30 novembre 2022, nonché gli atti del procedimento di vigilanza, deducendo la violazione degli artt. 13, 18, 19 e 20 del Regolamento di vigilanza ANAC e l’illegittimità derivata dell’art. 13 del medesimo regolamento per violazione dei principi propri dei procedimenti sostanzialmente sanzionatori; eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria e sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 13, comma 8-sexiesdecies, d.l. n. 7/2007, nonché carenza di potere e incompetenza; contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione delle clausole dell’atto integrativo e delle regole di interpretazione contrattuale. La controversia traeva origine dall’operazione societaria riguardante un’impresa aggiudicataria di lavori affidati dal General Contractor, i cui contratti e partecipazioni erano stati trasferiti o assoggettati a usufrutto, con successiva acquisizione da parte di una società consorziata del General Contractor. ANAC aveva ritenuto che i lavori eseguiti dopo tale operazione non potessero essere computati nella quota del 60% da affidare a imprese terze, poiché l’impresa esecutrice aveva perso la terzietà rispetto al General Contractor.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il Collegio ha rilevato che gli atti di vigilanza ANAC adottati ai sensi dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, di regola, non hanno contenuto precettivo né efficacia vincolante nei confronti dei soggetti vigilati e costituiscono valutazioni o pareri non vincolanti, eventualmente idonei a sollecitare l’esercizio di poteri da parte della stazione appaltante o di altre autorità. Tali atti sono immediatamente impugnabili soltanto quando, in concreto, producano un vulnus diretto e immediato, traducendosi in regole puntuali e vincoli conformativi non modulabili dai destinatari. Nel caso concreto, la deliberazione ANAC si limitava a indicare un criterio interpretativo sulla contabilizzazione dei lavori e a raccomandare a RFI e al General Contractor di adottare eventuali iniziative per assicurare il rispetto dell’obbligo del 60%, lasciando espressamente alla loro autonomia la scelta delle soluzioni. L’atto non annullava né privava di effetti alcun provvedimento della stazione appaltante o contratto in essere e non imponeva specifiche misure. Le indicazioni relative alla non contabilizzabilità dei lavori eseguiti dall’impresa divenuta collegata a una consorziata del General Contractor erano quindi accompagnate da un mero invito a individuare soluzioni pro futuro, senza immediata incidenza giuridicamente negativa sulla sfera del ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 213 d.lgs. n. 50/2016
qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica
La disposizione attribuisce ad ANAC poteri di vigilanza e di trasmissione di atti e rilievi, ma non conferisce alle sue contestazioni valore di accertamento para-giurisdizionale o efficacia vincolante nei confronti delle stazioni appaltanti e delle altre amministrazioni.
È indicato dal giudice quale disposizione che ha sostituito l’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, senza incidere sulla disciplina applicabile alla controversia.
art. 13, comma 8-sexiesdecies, d.l. n. 7/2007
È richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate in relazione all’obbligo di affidamento a terzi della quota dei lavori.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Impone la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse; la disposizione è stata applicata perché l’atto ANAC non produceva una lesione attuale e immediata.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela giurisdizionale contro gli atti di vigilanza che, in concreto, producano vincoli conformativi puntuali e un vulnus diretto e immediato.
Massime di principio
- Gli atti di vigilanza adottati da ANAC ai sensi dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, quando si limitano a formulare valutazioni, criteri interpretativi o raccomandazioni non vincolanti, senza imporre specifici comportamenti né incidere sugli effetti di provvedimenti o contratti, non hanno autonoma portata lesiva e non sono immediatamente impugnabili per carenza di interesse.
- La lesività e l’immediata impugnabilità di un atto di vigilanza ANAC devono essere verificate in concreto, considerando gli effetti prodotti nella sfera giuridica dei destinatari e non soltanto la qualificazione formale dell’atto come parere, raccomandazione o linea guida.
- Un atto di vigilanza ANAC è immediatamente impugnabile quando, indipendentemente dalla sua qualificazione formale, detta regole oggettive e vincoli conformativi puntuali sulla successiva attività dei soggetti vigilati, senza lasciare loro margini di autonoma modulazione quanto al contenuto e all’estensione delle misure da adottare.
- La mera raccomandazione rivolta alla stazione appaltante e al contraente generale di adottare future iniziative, lasciando alla loro autonomia la scelta delle soluzioni operative e senza annullare o privare di effetti atti o contratti esistenti, non determina una lesione attuale e immediata dell’interesse del destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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