Cassazione Penale, Sentenza n. 10593/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del 16/11/2017, per effetto di una successiva condanna a pena detentiva (sentenza del 25/01/2019) commessa nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva vizio di motivazione: il difensore aveva chiesto in esecuzione di estendere alla seconda condanna il beneficio della sospensione condizionale poiché, pur effettuando il cumulo delle due pene, non sarebbero stati superati i limiti massimi di cui all'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto integrata la causa automatica di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., essendo intervenuta una nuova condanna a pena detentiva nel quinquennio. Ha osservato che, una volta che il giudice della cognizione ha inflitto la nuova pena senza concedere la sospensione, il giudice dell'esecuzione è obbligato a dichiarare la revoca di diritto e non può estendere il beneficio richiesto in sede di esecuzione quando la continuazione è già stata esclusa dal giudice della cognizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
L'art.168, comma 1, n.1) prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato, il beneficiario commette un nuovo delitto per il quale sia inflitta una pena detentiva non sospesa. La Corte interpreta la norma in senso letterale: la sola intervenuta condanna a pena detentiva nel quinquennio integra la causa di revoca automatica.
art. 163 cod. pen.
L'art.163 disciplina il cumulo materiale delle pene e i limiti massimi (es. il biennio). Nel caso concreto la Corte osserva che il superamento o meno dei limiti di cui all'art.163 non rileva ai fini della revoca automatica prevista dall'art.168 una volta che il giudice della cognizione non ha concesso il beneficio per la seconda condanna.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamata la norma che disciplina l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione possa intervenire sulla continuazione o ricondurre le sentenze in continuazione (art.671 c.p.p.). La Corte precisa che il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione non concessa dal giudice della cognizione solo nelle ipotesi in cui egli ritenga di porre in continuazione le sentenze secondo le previsioni del codice; tale possibilità è esclusa se la continuazione è stata già dichiarata inesistente dal giudice della cognizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in sede di Cassazione; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 30001 del 05/06/2013 (Pm in proc. Sejdic), Rv. 256407
Precedente di legittimità richiamato che afferma il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare la revoca di diritto della sospensione condizionale quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso il beneficio, anche se la somma delle pene non superava il limite biennale complessivo.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168 c.p. è di tipo automatico (di diritto) quando il beneficiario commette, nel quinquennio dal passaggio in giudicato, un nuovo reato per cui è inflitta pena detentiva non sospesa.
- Se il giudice della cognizione infligge la nuova pena e non concede il beneficio della sospensione per la seconda condanna, il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione tale decisione e deve dichiarare la revoca di diritto; l'esame del cumulo ai fini del limite biennale (art.163 c.p.) non basta a impedire la revoca automatica.
- Il giudice dell'esecuzione può concedere una sospensione non accordata dal giudice della cognizione esclusivamente quando, ai sensi delle norme sul concorso e sulla continuazione, ritenga di porre le sentenze in continuazione (art.671 c.p.p.); se la continuazione è già stata esclusa dal giudice della cognizione, la questione non può essere riaperta in sede di esecuzione.
- Chi vuole contestare la decisione del giudice della cognizione (ad es. sul diniego del beneficio per la nuova condanna) deve farlo con i mezzi di impugnazione ordinari contro quella sentenza: non è sufficiente sollevare la questione in sede esecutiva quando la decisione è già intervenuta.
- In pratica, in situazioni analoghe occorre verificare subito se la nuova condanna è intervenuta nel quinquennio e se la pena è detentiva non sospesa; se sì, la revoca è generalmente inevitabile salvo che la continuazione possa essere accertata e rilevata dal giudice competente prima che la decisione di revoca diventi definitiva.
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