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Sentenza

Sentenza n. 148/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di archiviazione dell’istanza riferita alla pratica PIS/L/Q/2025/100030 con cui la Prefettura UTG di Isernia ha archiviato l’istanza del cittadino straniero, volta all’ottenimento del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter e 6 del d.lgs. n. 286/1998

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente è entrato in Italia il 22 agosto 2025 in forza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Isernia. Il datore di lavoro ha caricato sul portale, entro il termine previsto, il contratto di soggiorno sottoscritto analogicamente dal lavoratore e trasmesso telematicamente, senza che il sistema segnalasse errori. Nonostante ciò, l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno è stata archiviata il 29 settembre 2025 ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998, per mancata trasmissione del contratto firmato digitalmente. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 per mancata partecipazione procedimentale e omesso preavviso; difetto di motivazione ed eccesso di potere per mancata attivazione del soccorso istruttorio; violazione dell’obbligo di consentire la correzione dell’errore materiale o della trasmissione del documento; violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998, poiché la norma esclude il rifiuto o la revoca quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da causa non imputabile al lavoratore; violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 ed eccesso di potere per illogicità, avendo l’amministrazione omesso di considerare la sottoscrizione del contratto e le eventuali difficoltà della piattaforma telematica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione. Ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati nei termini dedotti. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 prevede che la mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno possa determinare il rifiuto o la revoca del nulla osta, ma fa salva l’ipotesi in cui il ritardo dipenda da forza maggiore o comunque da causa non imputabile al lavoratore. Poiché tale eccezione deve poter essere dimostrata, datore di lavoro e lavoratore devono essere informati del mancato o irregolare ricevimento del contratto da parte dell’amministrazione. L’automatica applicazione della regola da parte della piattaforma informatica non esclude l’obbligo di informare gli interessati, né rende irrilevante la possibilità prevista dalla legge di dimostrare la non imputabilità del ritardo. Nel caso concreto, né il datore di lavoro né il lavoratore erano stati informati della mancata trasmissione nelle modalità richieste e non avevano quindi potuto fornire elementi sulla non imputabilità del ritardo. Il provvedimento è stato pertanto ritenuto illegittimo e annullato, con obbligo per l’amministrazione di riavviare il procedimento e concluderlo adottando gli atti dovuti ove sussistano i presupposti. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

    La causa di rifiuto o revoca collegata alla mancata trasmissione tempestiva del contratto non opera quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da causa non imputabile al lavoratore; tale eccezione deve poter essere concretamente dimostrata.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

    Il contratto deve essere sottoscritto e trasmesso telematicamente entro quindici giorni dall’ingresso; tuttavia, in collegamento con il comma 5-ter, la mancata o tardiva trasmissione non può essere automaticamente posta a carico dell’interessato senza consentirgli di dimostrare la forza maggiore o la non imputabilità.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione fonda specificamente l’annullamento sulla mancata informazione circa il mancato ricevimento del contratto e sulla conseguente impossibilità di dimostrare la non imputabilità del ritardo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato invocato dal ricorrente; il giudice ha ritenuto decisiva, in concreto, la necessità di informare gli interessati del mancato o irregolare ricevimento del contratto per consentire loro di fornire giustificazioni.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in forma semplificata all’udienza cautelare, previa comunicazione alle parti.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede che la mancata o tardiva trasmissione di un documento possa determinare il rigetto o la revoca di un titolo, ma fa salva la forza maggiore o la non imputabilità dell’interessato, l’amministrazione deve informare tempestivamente il richiedente del mancato o irregolare ricevimento del documento, così da consentirgli di dimostrare l’esistenza dell’esimente.
  • L’automatica applicazione di una regola procedurale da parte di una piattaforma informatica non esonera l’amministrazione dagli obblighi di informazione e di garanzia partecipativa derivanti dalla disciplina sostanziale, quando l’interessato abbia la possibilità di dimostrare che l’omissione o il ritardo non gli sono imputabili.
  • Il provvedimento di archiviazione fondato sulla mancata trasmissione del contratto di soggiorno è illegittimo se adottato senza consentire al datore di lavoro e al lavoratore di conoscere l’irregolarità e di fornire elementi probatori sulla forza maggiore o sulla non imputabilità del ritardo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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