Cassazione Penale, Ordinanza n. 02883/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non idonei a scalfire la decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di appello è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e porto/detenzione illegale di arma. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, la dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, e in parte generiche perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 582 c.p.
Richiamato come una delle fattispecie oggetto della condanna confermata in appello; il testo non offre ulteriori specificazioni sull'inquadramento giuridico concreto oltre alla contestazione del reato.
art. 337 c.p.
Richiamato come una delle fattispecie oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non approfondisce ulteriormente la norma.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Richiamato come ulteriore titolo di condanna nella sentenza impugnata, senza specificazioni ulteriori nel testo dell'ordinanza.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre, senza sviluppare argomenti nuovi, censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente generiche o assertive non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena è inammissibile quando non evidenzi specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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