Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 267/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.SPO. emesso dalla Questura di Parma il 3 agosto 2026, con prescrizioni convalidate dal G.I.P. il 7 agosto 2026, notificato il 5 agosto 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario ha chiesto l’annullamento e la sospensione cautelare del D.A.SPO. del 3 agosto 2026 e delle relative prescrizioni. Il testo non riporta i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure formulate, ma dà conto della contestazione della misura. La Questura aveva fondato il provvedimento sulla pericolosità sociale desunta da condotte riconducibili, in via prima facie, all’istigazione, all’incitamento o all’assistenza all’attività di un gruppo in relazione ai reati richiamati dagli artt. 604-bis e 110 c.p., nonché al deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all’art. 369 c.p. Il provvedimento applicava il D.A.SPO. fuori contesto e la durata di cinque anni, valorizzando un precedente D.A.SPO. dell’1 settembre 2025, ancora efficace al momento dei fatti, adottato in relazione a denunce per rissa, lesioni, violenza privata e porto di oggetti atti ad offendere.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede sommaria ha ritenuto che il provvedimento evidenziasse correttamente sia la pericolosità sociale connessa alle condotte contestate sia i presupposti per il D.A.SPO. fuori contesto e per la durata quinquennale, in ragione del precedente divieto non ancora scaduto e della disciplina dell’art. 6, comma 5, terzo periodo, della legge n. 401/1989. Non è stata concessa la sospensione; il ricorrente è stato condannato a pagare alla Questura di Parma le spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge. Il provvedimento non contiene una valutazione espressa del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La domanda cautelare è stata decisa nella sede prevista dall’art. 55 c.p.a.; l’ordinanza ha respinto la richiesta di sospensione per carenza del fumus boni iuris.

  • artt. 6, comma 1, lett. c), e 6, comma 5, terzo periodo, l. 401/1989

    il presupposto per l’applicazione del c.d. D.A.Spo. “fuori contesto” nonché per la graduazione della misura (cinque anni) in ragione: a) dell’espressa applicazione dell’art. 6 (“Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”), comma 1, lett. c) [...] dato atto del precedente D.A.Spo. dell’1 settembre 2025, non ancora scaduto al momento dei fatti contestati nel presente giudizio [...] b) del disposto di cui all’art. 6, comma 5, terzo periodo, della Legge n. 401/1989 (“Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni”);

    In sede cautelare il TAR ha ritenuto prima facie sufficiente a giustificare il D.A.SPO. fuori contesto e la durata di cinque anni la ricorrenza dei presupposti indicati dall’art. 6, comma 1, lett. c), unitamente alla circostanza che il destinatario fosse già sottoposto a un precedente D.A.SPO. non ancora scaduto; per tale ipotesi il comma 5 prevede una durata del nuovo divieto non inferiore a cinque anni.

  • artt. 604-bis, 110 e 369 c.p.

    il presupposto della pericolosità sociale insita nella condotta rilevata ai sensi degli artt. 604-bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”) e 110 (“Pena per coloro che concorrono nel reato”) C.p., sub specie quantomeno di istigazione/incitamento/assistenza alla attività del gruppo, oltre che in riferimento all’art. 369 (“Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”) C.p.;

    Ai fini della valutazione cautelare, il TAR ha ritenuto che il provvedimento individuasse la pericolosità sociale nelle condotte descritte come istigazione, incitamento o assistenza all’attività del gruppo, in relazione ai reati richiamati, compreso il deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Massime di principio

  • La precedente sottoposizione a un D.A.SPO. ancora efficace al momento dei fatti può integrare, secondo una valutazione prima facie, il presupposto per l’applicazione del divieto fuori contesto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989.
  • Quando il destinatario è già stato sottoposto al divieto previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, la durata del nuovo divieto non può essere inferiore a cinque anni né superiore a dieci anni; la fissazione della durata quinquennale è stata ritenuta prima facie conforme a tale limite.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.