Sentenza n. 1321/2026 - Catania, Sezione 4
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno motivi lavoro stagionale nel procedimento amministrativo instaurato presso la Questura di Ragusa il 5/12/2024, ricevuta n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza presentata il 5 dicembre 2024 presso la Questura di Ragusa per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il ricorso è stato notificato e depositato il 3 ottobre 2025. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che la pratica era stata validata e che il rilascio del titolo richiesto era imminente. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo tuttavia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La questione relativa al patrocinio è stata definita negativamente perché la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione per il patrocinio con termine di trenta giorni non era stata depositata presso la Commissione nel termine assegnato; la documentazione era stata invece depositata direttamente nel fascicolo processuale soltanto l'11 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione del ricorrente e dell'intervenuta definizione favorevole del procedimento amministrativo dopo la proposizione del ricorso. Ha escluso l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il mancato rispetto del termine assegnato dalla Commissione per il deposito della documentazione integrativa. Quanto alle spese, le ha parzialmente compensate in considerazione della violazione del termine relativo al patrocinio e ha applicato per il resto il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento favorevole solo dopo la proposizione del ricorso, quando il procedimento era ancora pendente. L'Amministrazione è stata pertanto condannata a pagare al ricorrente euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché l'eventuale contributo unificato. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendo i presupposti previsti dalla norma, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l'Amministrazione definisce favorevolmente il procedimento e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese in un giudizio divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, può applicarsi il criterio della soccombenza virtuale quando l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento favorevole solo dopo la proposizione del ricorso e il procedimento risultasse ancora pendente alla data di instaurazione del giudizio.
- Il mancato rispetto del termine assegnato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per il deposito della documentazione integrativa impedisce l'ammissione al beneficio, quando la documentazione sia stata depositata tardivamente e presso il fascicolo processuale anziché secondo le modalità richieste dalla Commissione.
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