Cassazione Civile, Ordinanza n. 28487/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda di preliminari di vendita di due fondi rustici. In primo luogo, due soggetti promisero in vendita al ricorrente i fondi; il ricorrente si accollò inoltre una cambiale agraria collegata all’operazione. Successivamente, il ricorrente stipulò con un terzo un ulteriore preliminare di vendita dei medesimi terreni, ricevendo una caparra confirmatoria e assumendo l’impegno di procurare la proprietà dei beni per il definitivo. Alla data fissata non si giunse alla stipula; più tardi i venditori originari trasferirono i fondi al terzo, che chiese la restituzione della caparra versata e il rilascio dei terreni. Nei giudizi riuniti il ricorrente contestava: 1) che la propria dichiarazione di essere pronto a pagare il residuo prezzo, resa avanti al notaio, fosse stata indebitamente considerata non idonea a escludere la mora ex art. 1220 c.c.; 2) che la corte territoriale avesse erroneamente dichiarato lo scioglimento per mutuo dissenso/equivalenza degli inadempimenti, invece di pronunciarsi sulla prevalenza dell’inadempimento dell’altra parte; 3) che fosse illegittima la detrazione di un credito di restituzione connesso all’espromissione senza una sua liberatoria espressa; 4) che le spese di lite non fossero state poste a carico delle controparti. Il ricorrente sosteneva anche che i promittenti venditori avevano illegittimamente subordinato la stipula al pagamento di una cambiale estranea ai preliminari, e che ciò rendeva valido il suo invito ad adempiere e fondava l’inadempimento altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’offerta non formale, per escludere la mora del debitore, deve essere seria, tempestiva e completa, con effettiva introduzione della prestazione nella disponibilità del creditore; nel caso concreto il semplice verbale notarile e la dichiarazione di prontezza non bastavano, mancando la concreta messa a disposizione della somma dovuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, ribadendo che, quando entrambe le parti si attribuiscono reciprocamente l’inadempimento e i rispettivi inadempimenti risultano equivalenti e incompatibili con la prosecuzione del rapporto, il giudice di merito può dichiarare lo scioglimento del contratto prendendo atto della confluenza delle volontà risolutorie, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la compensazione operata in relazione al debito derivante dall’espromissione era legittima e che la liberatoria rilevante sarebbe stata eventualmente quella del creditore verso il debitore originario, non del debitore verso i coobbligati. Ha infine respinto il quarto motivo, poiché le spese erano state regolate in coerenza con l’esito complessivo della lite e non vi era soccombenza totale della parte favorevole. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1220 c.c.
L’offerta non formale della prestazione esclude la mora solo se è reale, seria, tempestiva e completa, e se pone effettivamente la prestazione nella disponibilità del creditore.
art. 1453 c.c.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la valutazione degli opposti inadempimenti e dello scioglimento del rapporto appartiene al giudice di merito; se gli inadempimenti sono equivalenti e incompatibili con la prosecuzione del contratto, può essere dichiarato lo scioglimento del rapporto.
art. 1455 c.c.
La non scarsa importanza dell’inadempimento va apprezzata in relazione alla funzione del contratto e alla sua incidenza sull’equilibrio sinallagmatico.
art. 1458 c.c.
È richiamato in relazione agli effetti della risoluzione, ma la Corte approva la soluzione di scioglimento con effetto ex nunc derivante dalla confluenza delle volontà risolutorie.
art. 1272 c.c.
L’espromissione si perfeziona verso il creditore quando questi venga a conoscenza dell’assunzione del debito altrui; se il creditore non libera espressamente il debitore originario, la solidarietà con l’espromittente permane.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è fondata solo se esse sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata secondo il testo applicabile ratione temporis, in presenza di giusti motivi esplicitati dal giudice di merito.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 1384 c.c.
Richiamato nel riepilogo dei giudizi di merito in relazione alla riduzione della somma dovuta a titolo collegato alla caparra.
art. 1385, comma 2, c.c.
Richiamato nel riepilogo dei giudizi di merito per la restituzione della caparra confirmatoria e del doppio della caparra in caso di inadempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’offerta non formale di adempimento, per escludere la mora del debitore, deve essere concreta e completa: non basta una dichiarazione di disponibilità, occorrendo la messa effettiva della prestazione nella sfera di disponibilità del creditore.
- Nei contratti sinallagmatici, quando entrambe le parti deducono in giudizio reciproci inadempimenti, il giudice deve valutare comparativamente la loro gravità e incidenza sulla funzione del contratto; se risultano equivalenti e incompatibili con la prosecuzione del rapporto, può dichiararne lo scioglimento.
- La valutazione circa la prevalenza o equivalenza degli inadempimenti e la loro incidenza sull’equilibrio contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- La qualificazione di una vicenda come espromissione dipende dall’assunzione del debito altrui verso il creditore; la liberazione del debitore originario richiede un atto del creditore, non dell’obbligato o di terzi.
- La censura sulle spese di lite può essere accolta solo se la condanna alle spese colpisce la parte totalmente vittoriosa o se la compensazione è priva di motivazione idonea nel regime applicabile.
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