Cassazione Penale, Sentenza n. 23925/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 26/10/2021 che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di detenzione e porto illegale di una bomba a mano con aggravanti (numero di persone e agevolazione della 'ndrangheta). Candiloro censura la competenza territoriale (sostiene che il reato permanente era iniziato in luogo ignoto e si sarebbe dovuto individuare la competenza nel luogo di cessazione, Canale d'Agordo) e deduce errori nella valutazione del riconoscimento fotografico. Zappia contesta la sussistenza di gravi indizi: assume che le dichiarazioni di chiamata in correità del collaboratore Spinel siano generiche, prive di riscontri esterni, contraddittorie e non riferibili con sufficiente specificità a lui (oltre al mancato riconoscimento fotografico), sicché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto affidabile la chiamata in correità de relato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Candiloro (con conferma della competenza territoriale e della gravità indiziaria nei suoi confronti) e ha accolto il ricorso di Zappia, annullando l'ordinanza impugnata nei suoi confronti e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Motivazioni: per Candiloro il giudice di merito ha correttamente individuato il primo momento della detenzione dell'ordigno nel territorio bresciano e ha legittimamente applicato il criterio dell'art. 8 c.p.p. per il reato permanente; per Zappia la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di gravi indizi, perché mancavano riscontri esterni e individualizzanti alle dichiarazioni di Spinel e quindi il quadro indiziario non era adeguatamente fondato. Conseguenze procedurali: annullamento per Zappia e rinvio; rigetto per Candiloro con condanna al pagamento delle spese; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti in favore di Candiloro.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma sul riesame delle misure cautelari. È il titolo del mezzo impugnatorio con cui i ricorrenti chiedevano la revisione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 309, comma 7, per Zappia.
art. 8 c.p.p.
Regola la competenza per territorio per i reati permanenti: competente è il giudice del luogo in cui è iniziata la prima parte dell'azione delittuosa con certezza. La Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza a Brescia per Candiloro seguendo il criterio dell'art. 8, comma 3.
art. 9 c.p.p.
Prevede la competenza per territorio in ragione del luogo di commissione o di cessazione dell'azione delittuosa; Candiloro aveva invocato l'applicazione del criterio del luogo di cessazione (art. 9), ma la Corte ha escluso la sua rilevanza alla luce degli indizi sul primo momento della detenzione.
art. 192, comma 3 c.p.p.
Norma sulle dichiarazioni rese da testi e sul loro valore: qui richiamata nella censura di Zappia circa la affidabilità e la genericità delle dichiarazioni di Spinel.
art. 273 c.p.p.
Norma sulle misure cautelari (anche se tradizionalmente art. 273 riguarda l'arresto facoltativo? nel contesto è richiamata per questioni processuali attinenti alla valutazione delle prove e garanzie procedurali nella fase cautelare).
art. 292 c.p.p.
Richiamato nella motivazione della Corte come riferimento ai requisiti che il giudice deve considerare nella valutazione degli elementi costitutivi della misura cautelare (gravi indizi di colpevolezza).
art. 616 c.p.p.
Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali: è stata applicata per la condanna di Candiloro al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme sui rapporti tra magistratura e istituti penitenziari: la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti dovuti nello stato di detenzione di Candiloro.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, nel sindacare provvedimenti cautelari, non riassume le prove ma verifica se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, rispettando i canoni della logica e i principi di diritto; non è consentito un riconsiderazione globale del materiale probatorio.
- Nelle ipotesi di chiamata in correità/de relato, le dichiarazioni del collaboratore o del chiamante richiedono riscontri esterni e individualizzanti (anche non 'autosufficienti') per consolidare la gravità indiziaria: l'assenza di tali riscontri può rendere insufficiente la motivazione della misura cautelare.
- Per i reati permanenti (es. porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico) la competenza per territorio va individuata secondo il criterio del luogo in cui è iniziata con certezza la prima parte dell'azione delittuosa (art. 8 c.p.p., comma 3), e non necessariamente nel luogo in cui l'azione si è esaurita.
- Il mancato riconoscimento in una ricognizione fotografica indebolisce (ma non automaticamente esclude) la tesi accusatoria; il suo valore deve essere valutato insieme ad altri elementi di riscontro.
- Se il giudice del riesame non fornisce adeguata motivazione circa specifici elementi individualizzanti nei confronti di un indagato, la cassazione può annullare l'ordinanza e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
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