Ordinanza n. 125/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento dell’obbligo della Questura di Frosinone di definire con un provvedimento espresso l’istanza presentata mediante assicurata cod. n. -OMISSIS- del 29 novembre 2023, proposta dal ricorrente al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno da minore età ad altro titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza istruttoria sulla domanda di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato
Esito
La controversia
Il giudizio principale, promosso per ottenere l’accertamento dell’obbligo della Questura di Frosinone di concludere con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno da minore età ad altro titolo, era stato definito con sentenza di accoglimento. Il difensore ha quindi presentato istanza di liquidazione del compenso professionale per l’attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente era stato provvisoriamente ammesso al beneficio sulla base della situazione reddituale riferita all’anno 2023. Il collegio ha ritenuto necessario verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali previste per il patrocinio, acquisendo documentazione aggiornata sui mezzi economici del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di liquidazione del compenso. Ha rilevato che l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoposta al controllo del collegio prima della delibazione sull’istanza di liquidazione, anche con riguardo alla permanenza delle condizioni reddituali. Ha pertanto disposto che il ricorrente depositi, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, la documentazione aggiornata relativa ai propri mezzi economici. La trattazione della domanda di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026. Nessuna statuizione definitiva sul compenso risulta adottata.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Disciplina la domanda di liquidazione del compenso professionale spettante al difensore per l’attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato.
art. 127, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Impone al collegio di verificare, prima di decidere sulla liquidazione, la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali che giustificano il patrocinio a spese dello Stato.
artt. 13, 46 e 47 c.p.a.
Richiamati nel decreto con cui è stata disposta la trattazione del ricorso presso la sezione staccata di Latina.
Massime di principio
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla commissione competente ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del collegio giudicante prima della decisione sull’istanza di liquidazione del compenso professionale.
- Prima di liquidare il compenso al difensore, il collegio deve verificare non solo la sussistenza originaria, ma anche la permanenza delle condizioni reddituali richieste per il patrocinio a spese dello Stato; a tal fine può ordinare il deposito di documentazione aggiornata.
- Quando la verifica dei presupposti reddituali non è possibile sulla sola documentazione già acquisita, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico della parte istante e rinviare la trattazione della domanda di liquidazione a una successiva camera di consiglio.
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