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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Provincia di Bari, Dipartimento di Prevenzione e Sisp Area Nord firmato il 10 dicembre 2025 e della PEC di pari data di comunicazione di tale atto; ­ del verbale dell'accesso effettuato il 17 novembre 2025 presso i locali siti in Altamura alla via -OMISSIS-, dove il dott. -OMISSIS- ha il suo studio medico; ­ di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusi (ove mai occorra) la D.G.R. n. 1733/2025, il regolamento regionale n. 10/2022 e la D.G.R. n. 1065/2022. 2) Quanto al ricorso per motivi aggiunti ­ dell’ordinanza n. 69 del 16 dicembre 2025 del Comune di Altamura e della PEC del 16 dicembre 2025, di comunicazione della precitata ordinanza; nel giudizio proposto per l’impugnativa: ­ del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Dipartimento di Prevenzione e Sisp Area Nord firmato il 10.12.2025 e della Pec di pari data di comunicazione di tale atto; ­ del verbale dell’accesso effettuato il 17.11.2025 presso i locali siti in Altamura alla via -OMISSIS-, dove il dott. -OMISSIS- ha il suo studio medico; ­ di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusi (ove mai occorra) la D.G.R. n. 1733/2025, il regolamento regionale n. 10/2022 e la D.G.R. n. 1065/ 2022.

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'ASL Bari del 10 dicembre 2025, verbale di accesso ispettivo e ordinanza del Comune di Altamura n. 69 del 16 dicembre 2025, relativi allo studio medico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento dell'ASL Bari del 10 dicembre 2025, il verbale dell'accesso effettuato il 17 novembre 2025 presso il proprio studio medico e gli atti presupposti, inclusi atti regionali e il regolamento regionale richiamati nel ricorso. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'ordinanza n. 69 del 16 dicembre 2025 del Comune di Altamura. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni poste con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. In sede cautelare, il ricorrente ha rappresentato il rischio di interruzione della continuità terapeutica per una serie di trattamenti somministrati ai propri pazienti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto persistente l'esigenza di assicurare la continuità terapeutica dei trattamenti somministrati ai pazienti del ricorrente, richiamando quanto già rappresentato nella precedente fase cautelare monocratica. Il Collegio non ha definito il merito delle complesse questioni dedotte, ritenendo necessaria un'approfondita valutazione in sede di merito; per tale ragione ha fissato l'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del potere cautelare del giudice amministrativo; il provvedimento dispone la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nell'esigenza di evitare l'interruzione della continuità terapeutica dei trattamenti somministrati da un professionista sanitario ai propri pazienti.
  • Quando le questioni dedotte nel ricorso e nei motivi aggiunti sono complesse e richiedono un'approfondita valutazione incompatibile con la fase cautelare, il giudice può accogliere provvisoriamente la domanda sulla base del periculum e fissare sollecitamente l'udienza pubblica di merito, senza anticipare la decisione definitiva.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, l'esigenza di assicurare la continuità dei trattamenti sanitari può prevalere temporaneamente sull'interesse amministrativo all'immediata esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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