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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6030 - Comm. Trib. Prov. Milano

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Vendita auto - Esenzione pagamento tassa automobilistica - Non sufficiente esibizione atto di cessione - Necessitano adempimenti previsti dall'art. 103 CdS.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mera esibizione dell'atto di cessione non è stata ritenuta sufficiente per ottenere l'esenzione dalla tassa automobilistica. Il cedente deve completare gli adempimenti amministrativi previsti dall'art. 103 del Codice della Strada; in mancanza, può restare obbligato al pagamento del tributo connesso alla proprietà del veicolo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la mera vendita o cessione del veicolo, documentata dall'atto di cessione, fosse sufficiente a escludere ulteriori obblighi tributari. La decisione ha invece ritenuto necessario dimostrare anche l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 103 del Codice della Strada nei casi di esportazione, necessari per rendere opponibile all'amministrazione la cessazione della circolazione e liberare definitivamente il cedente dal vincolo fiscale collegato alla proprietà del veicolo.

Norme richiamate

  • Articolo 103 del Codice della Strada

    In tutti i casi di esportazione di un veicolo, il cedente deve eseguire gli adempimenti previsti dalla norma.

    La disposizione impone specifici adempimenti amministrativi per documentare la cessazione della circolazione o l'esportazione del veicolo. La sola cessione contrattuale non è sufficiente a escludere gli obblighi fiscali derivanti dalla proprietà.

Massime di principio

  • La vendita di un veicolo e la conseguente cessazione dell'obbligo tributario non si perfezionano necessariamente con il solo accordo tra le parti: occorre completare gli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge.
  • Per ottenere l'esenzione dalla tassa automobilistica, il contribuente deve conservare e produrre la documentazione ufficiale attestante il trasferimento, la radiazione o l'esportazione del veicolo.
  • In caso di esportazione, l'omissione degli adempimenti previsti dall'art. 103 del Codice della Strada può comportare la permanenza dell'obbligo di pagamento del tributo, anche se il veicolo è stato materialmente venduto o trasferito.
  • Gli effetti fiscali della cessazione della proprietà o della circolazione decorrono, di regola, dal momento in cui l'evento è regolarmente registrato o comunicato secondo le procedure previste, non dalla sola stipula dell'atto privato.

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