Cassazione Penale, Sentenza n. 9037/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza (riesame) che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari ma aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per reati connessi allo spaccio e, soprattutto, la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990). Il ricorrente censurava: insufficiente e contraddittoria motivazione sui gravi indizi, mancato esame degli argomenti difensivi e della documentazione, carenza di specifica prognosi in ordine alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), irragionevolezza nella scelta e nella proporzione della misura, e violazione del diritto costituzionale alla libertà personale per mancanza di idonea motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo all'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo (art. 74 DPR 309/1990). Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale capo e ha rinviato al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio su quella specifica contestazione, disponendo che il giudice di rinvio rivaluti le risultanze e, conseguentemente, anche le esigenze cautelari e l'eventuale scelta della misura. Il ricorso è invece rigettato con riguardo al capo 18 (cessione del 13 maggio 2017): le risultanze (conversazioni, presenza nel luogo, sequestro di 15 g sull'auto e pagamenti successivi) sono state ritenute sufficienti per i gravi indizi su quel fatto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La Corte richiede, per ritenere gravi indizi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico, non soltanto ripetute forniture ma elementi che evidenzino un vincolo duraturo e una partecipazione al progetto criminoso (continuità, importanza economica delle forniture, ruolo sistematico e consapevolezza di contribuire al fine comune). Ripetute cessioni isolate non sono automaticamente concludenti.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
In relazione alla cessione (capo 18), la Corte ritiene legittima la valutazione del Tribunale: presenza fisica al luogo dell'incontro, conversazioni telefoniche anteriori e posteriori, sequestro di sostanza e modalità di pagamento costituiscono elementi idonei a fondare i gravi indizi per il delitto di cessione.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La presunzione prevista in riferimento al reato associativo influenza la valutazione delle esigenze cautelari; pertanto la sussistenza o meno dei gravi indizi per l'art. 74 incide sulla valutazione delle misure cautelari.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma richiamata in relazione alle censure di vizio di motivazione dedotte in cassazione: disciplina i motivi di impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
Codice di procedura penale, artt. 192, 272, 273, 274, 292
Rinvio alle norme probatorie e sulla valutazione dei mezzi di prova: la Corte richiede che il giudice espliciti la congruenza e la concretezza degli elementi indiziari ed esamini le argomentazioni difensive.
Massime di principio
- La mera ripetizione di cessioni di stupefacente non basta di per sé a configurare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico: occorrono elementi ulteriori che evidenzino un vincolo stabile, la centralità o rilevanza economica del ruolo dell'indagato, la volontà consapevole di contribuire al programma criminoso.
- Elementi quali base logistica, canalizzazione dei proventi, progettualità comune (es. ritorsioni o azioni punitive) e rapporti con più canali di rifornimento rafforzano l'inferenza associativa; in assenza di tali elementi la posizione può essere ricondotta a singoli reati di cessione (art. 73).
- Per la responsabilità in singoli episodi di cessione è sufficiente una valutazione combinata di conversazioni intercettate, presenza nel luogo della consegna, sequestro successivo e riscontri economici (pagamenti) per ritenere i gravi indizi.
- Quando la Corte di legittimità annulla parzialmente un provvedimento cautelare con rinvio, il giudice del rinvio deve riesaminare non solo il profilo censurato ma anche le questioni cautelari connesse, in rapporto di interferenza progressiva.
- In fase difensiva è utile richiedere al giudice motivazioni specifiche e quantificate (numero e volume delle forniture, valore economico, ruolo nell'organizzazione) quando si contesta l'esistenza di un vincolo associativo; l'assenza di tale quantificazione costituisce punto vulnerabile del provvedimento cautelare.
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