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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34686/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata era accusata di essersi impossessata di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete Enel (fatto accertato in Catania l'11/09/2017). Dopo la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) il reato è divenuto in linea di massima procedibile a querela, salvo che sussistano circostanze aggravanti che ne mantengano la procedibilità d'ufficio. In dibattimento il Pubblico Ministero ha contestato suppletivamente l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n.7 (beni destinati a pubblico servizio), idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale aveva però dichiarato la non procedibilità per mancanza di querela ritenendo tardiva la contestazione suppletiva; il Procuratore generale ha impugnato tale decisione per violazione dell'art. 516 e connessi (limitazione del potere del PM di formulare contestazione suppletiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo errata la dichiarazione di improcedibilità del Tribunale. Ha affermato che il giudice doveva prima verificare se l'aggravante fosse comunque già contestata nei fatti descritti nell'atto di citazione o, in ogni caso, valutare la legittima contestazione suppletiva del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 517 c.p.p. La sentenza di proscioglimento per improcedibilità emessa senza aver consentito il confronto sulle contestazioni suppletive e senza verificare la plausibilità istruttoria è affetta da nullità. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio, invitando il giudice di merito a valutare la sussistenza dell'aggravante e, conseguentemente, il regime di procedibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo il reato (furto di energia elettrica) procedibile a querela salvo deroghe; la modifica è considerata norma piu favorevole e applicabile ai fatti anteriori.

  • art. 624 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di furto; la novella ha inciso sul regime di procedibilità per il furto di energia.

  • art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 c.p.

    Prevede circostanze aggravanti del furto; la n.7 (beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità) mantiene la procedibilità d'ufficio quando ricorre, e può essere contestata in fatto se l'atto di accusa descrive un allaccio diretto alla rete pubblica.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al Pubblico Ministero, in dibattimento, di contestare all'imputato reati connessi o circostanze aggravanti emerse dagli atti del dibattimento; tale contestazione supplettiva è strumento legittimo anche per mantenere la procedibilità d'ufficio in presenza di sopravvenute modifiche normative.

  • art. 516 c.p.p.

    Regola la modifica dell'imputazione; la Corte sottolinea che il sindacato sull'ammissibilità di una contestazione suppletiva non spetta al giudice in termini di prevenzione quando la riformulazione è nell'ambito dei poteri del PM e degli atti del dibattimento.

  • art. 124 c.p.

    Stabilisce il termine per la querela (tre mesi dalla notizia del fatto); rilevante per valutare la mancata presentazione della querela dopo la riforma.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la pronuncia di non doversi procedere per carenza di querela; la Corte avverte che tale pronuncia non può essere adottata senza aver valutato contestazioni suppletive e la loro plausibilità istruttoria.

  • art. 569, comma 4 c.p.p.

    Consente alla Cassazione di annullare con rinvio; articolo applicato per rimandare il giudizio al Tribunale di Catania.

  • art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato limitatamente ai limiti della motivazione di cassazione; indica il perimetro dell'enunciazione del motivo nel ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva rende un reato procedibile a querela, il giudice non può dichiarare automaticamente l'improcedibilità se, nei fatti descritti nell'atto di accusa, è già implicita una circostanza aggravante che mantiene la procedibilità d'ufficio.
  • La contestazione suppletiva di un'aggravante da parte del Pubblico Ministero in udienza, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., è legittima e il giudice deve esaminarla prima di dichiarare l'improcedibilità per mancata querela.
  • Se tra l'entrata in vigore della norma e la scadenza del termine per la querela non vi è stata attività processuale utile, il PM non può essere considerato 'tardivo' nel formulare la contestazione suppletiva; il principio di obbligatorietà dell'azione penale impone di consentire tale iniziativa.
  • La pronuncia di non doversi procedere per carenza di querela è affetta da nullità se il giudice ha negato alle parti il confronto sulle contestazioni suppletive rilevanti per la procedibilità.
  • In casi simili è necessario procedere in sequenza: verificare se l'aggravante è già implicita nell'atto di accusa; se non lo è, valutare la legittimità e la plausibilità della contestazione suppletiva del PM e le eventuali sopravvenienze istruttorie, prima di decidere sulla procedibilità.

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