Cassazione Penale, Sentenza n. 13415/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio di dispositivi elettronici. Il difensore deduceva violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al vincolo di pertinenzialità tra i dispositivi sequestrati e il reato ipotizzato (truffa aggravata), denunciando altresì il divieto di cognizione probatoria esplorativa: sosteneva che la motivazione fosse lacunosa e che l'uso di una sovrabbondanza di parole "chiave" determinasse un accesso indiscriminato ai dati in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità delle censure. Ha ritenuto che il pubblico ministero, conformemente alla giurisprudenza, avesse nel provvedimento indicato le ragioni giustificative del sequestro, le informazioni oggetto di ricerca, le parole "chiave" aderenti ai fatti, i criteri di selezione del materiale, il perimetro temporale dei dati e il tempo stimato per l'attività. Il difensore non ha prodotto allegazioni specifiche a sostegno delle proprie affermazioni. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Deciso in Roma il 18 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
La censura basata su presunta violazione dell'art. 275, relativa al sequestro probatorio, è stata ritenuta infondata poiché il provvedimento genetico e il decreto avevano indicato elementi idonei a giustificare il vincolo di pertinenzialità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla motivazione: il ricorso deve esporre i motivi in termini sufficientemente precisi; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e aspecificità delle censure ai sensi di tale previsione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità: applicata per disporre le conseguenze processuali e la condanna alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012 (Iannella, Rv. 252423-01)
Richiamata per il principio secondo cui il richiamo al provvedimento genetico contenente la descrizione dell'inerenza dei beni sequestrati all'accertamento dell'ipotesi di reato può essere sufficiente a dimostrare la pertinenzialità.
Principio del divieto di connotazione probatoria esplorativa
La Corte conferma che il divieto esiste ma che è derogato quando il provvedimento indicante il sequestro specifichi adeguatamente parole chiave, criteri di selezione, perimetro temporale e ragioni di pertinenza; in assenza di specifiche contestazioni documentate da parte della difesa, il rischio di 'esplorazione' non è comprovato.
Massime di principio
- Un sequestro probatorio di materiale informatico è legittimo se il provvedimento motivato individua chiaramente le informazioni da cercare, le parole "chiave" pertinenti, i criteri di selezione, il perimetro temporale e il tempo necessario per l'attività; tali indicazioni limitano il rischio di esplorazione indiscriminata.
- Le censure difensive devono essere specifiche: contestazioni generiche sull'"esploratività" o sulla sovrabbondanza di parole chiave, senza allegazioni concrete e circostanziate, sono probabilmente inammissibili.
- Per contrastare efficacemente un sequestro informatico il difensore dovrebbe indicare con precisione in che cosa consista l'irragionevolezza o la sproporzione (es. parole chiave vaghe, perimetro temporale eccessivo, assenza di criteri di filtraggio) e produrre elementi che dimostrino il rischio di acquisizione di dati irrilevanti.
- Misure tecniche e procedurali mitigate (es. nomina di un consulente tecnico, imaging forense, applicazione di filtri e criteri di ricerca concordati, segreto investigativo limitato) riducono la possibilità che il sequestro venga qualificato come esplorativo e possono essere richieste dal giudice o proposte dalla difesa.
- Il giudice valuta la legittimità del sequestro alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità: motivazioni puntuali e limiti operativi nel provvedimento favoriscono la tenuta del sequestro in sede di riesame/impugnazione.
- In fase di impugnazione è strategico richiedere misure cautelari alternative o limitative (es. restrizione delle parole chiave, definizione precisa del periodo, supervisione del perito) piuttosto che l'eccezione meramente assertiva di esploratività.
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