Cassazione Penale, Ordinanza n. 15556/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. In particolare, ha sostenuto che, mancando sia il sequestro sia una perizia sulla sostanza stupefacente asseritamente trasportata, il fatto non potesse essere inquadrato nella fattispecie ritenuta in sentenza e dovesse invece essere ricondotto all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Ha rilevato che, nelle sentenze di patteggiamento emesse dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, però, la censura di erronea qualificazione era formulata in modo meramente assertivo e privo di contenuto, perché non indicava elementi fattuali specifici che rendessero manifesto un diverso inquadramento giuridico; inoltre, richiedeva valutazioni di fatto e probatorie non immediatamente desumibili dal capo di imputazione, che sono precluse in questa sede. È stata quindi applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita i motivi di ricorso per cassazione contro il patteggiamento ai soli casi espressamente previsti, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non scusabile
art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103
introduce l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103
individua l'ambito temporale di applicazione della disciplina sul patteggiamento e sulle impugnazioni
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato dalla difesa come diversa qualificazione del fatto in materia di stupefacenti
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulti manifesto e immediatamente desumibile dal capo di imputazione e dal testo della sentenza, senza necessità di nuove valutazioni in fatto o in prova.
- Non è sufficiente una mera affermazione apodittica di erronea qualificazione giuridica: il ricorrente deve indicare in modo specifico gli elementi fattuali che renderebbero palese il diverso inquadramento giuridico invocato.
- Sono precluse, nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, censure che sotto la veste dell'erronea qualificazione richiedano una rivalutazione del materiale probatorio o l'accertamento di circostanze di fatto non immediatamente ricavabili dall'imputazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa non scusabile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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