Ordinanza n. 1538/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento riabilitativo ABA nella misura richiesta
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della paziente)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, anche in via cautelare, il riconoscimento del diritto della minore a ricevere dalla ASL, direttamente o mediante rimborso delle spese, un trattamento riabilitativo con metodo ABA per 25 ore settimanali, oltre a 3 ore mensili di supervisione e 2 ore settimanali di terapia logopedica. La ASL aveva riconosciuto soltanto 6 ore settimanali, di cui 2 di intervento logopedico, ritenendo il trattamento più intenso inopportuno e non necessario e potenzialmente pregiudizievole per la minore, anche perché avrebbe limitato la partecipazione ad attività extrascolastiche ludiche, ricreative e sportive. Gli appellanti hanno fatto valere la documentazione clinica relativa alla patologia, la necessità del trattamento ABA e l’esigenza di garantirne la continuità terapeutica, richiamando anche una precedente ordinanza del giudice ordinario e una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti, sulla base dell’esame sommario della documentazione, la patologia della minore e la necessità di un trattamento ABA. Ha rilevato che tale trattamento rientra nei livelli essenziali di assistenza per le patologie autistiche, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’ISS approvate il 10 maggio 2018. Nel bilanciamento degli interessi ha fatto prevalere il diritto alla salute della minore e l’esigenza di continuità terapeutica, ordinando alla ASL di erogare direttamente o mediante rimborso il trattamento ABA nella misura minima di almeno 20 ore settimanali. Non ha invece definito in via cautelare l’intensità terapeutica necessaria oltre tale misura. Ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, affidata al Responsabile della Direzione sanitaria di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Pediatrico IRCCS Bambino Gesù o a un suo delegato, per accertare se il trattamento di 6 ore settimanali riconosciuto dalla ASL sia adeguato e, in caso negativo, individuare durata e intensità del trattamento necessario. L’udienza pubblica di merito è stata rimessa a successivo decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti e l’anticipo di 1.500 euro per il CTU è stato posto provvisoriamente a carico della ASL.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento ABA per le patologie autistiche rientra nei livelli essenziali di assistenza.
legge 18 agosto 2015, n. 134
Costituisce la base normativa richiamata per le Linee di indirizzo relative agli interventi per i disturbi dello spettro autistico.
art. 67 c.p.a.
Consente la nomina del consulente tecnico d’ufficio e la definizione dei quesiti e dei termini per l’espletamento dell’incarico.
Massime di principio
- Il trattamento riabilitativo con metodo ABA per le patologie dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza e, ove clinicamente necessario, deve essere assicurato dal servizio sanitario pubblico secondo modalità diretta o indiretta mediante rimborso delle spese.
- Nella fase cautelare, quando siano coinvolti diritti fondamentali alla salute di una persona minore e risulti documentata la necessità di proseguire una terapia già in corso, il giudice può accordare una misura provvisoria idonea a garantire la continuità terapeutica, anche in misura minima desunta dalle linee guida applicabili.
- La determinazione dell’intensità e della durata di un trattamento sanitario riabilitativo può essere rimessa a consulenza tecnica d’ufficio quando la documentazione disponibile non consenta di stabilire con sufficiente certezza quale livello assistenziale sia concretamente necessario per il paziente.
- Nel bilanciamento cautelare tra le esigenze organizzative o valutative dell’amministrazione sanitaria e il diritto fondamentale alla salute del minore, prevale quest’ultimo quando la misura richiesta è diretta a evitare l’interruzione o la compromissione della continuità terapeutica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →