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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17740/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha sostituito le misure cautelari a suo carico (divieto di dimora e obbligo di presentazione alla P.G.) con l'obbligo di dimora nel Comune di Fermo. L'unico motivo dedotto è la violazione di legge e il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.: si contesta che il fumus del reato (cessione di 7 grammi di cocaina a Simone Montenovo) sia stato accertato soltanto sulle dichiarazioni dell'acquirente e su un riconoscimento fotografico ritenuti inattendibili; si sostiene inoltre che, avendo l'acquirente acquistato per circa 70 volte dallo stesso soggetto, avrebbe dovuto riconoscerlo con certezza, e quindi il riconoscimento espresso in termini di "buona probabilità" sarebbe insufficiente

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione descrivendo il contesto di una piazza di spaccio con intensa frequentazione e le modalità degli acquisti (contatti rapidi, ore serali, scambio attraverso una porta). Il riconoscimento del Montenovo, sebbene espresso in termini di "buona probabilità", è stato ritenuto attendibile alla luce delle circostanze ricostruite (frequenza dei contatti, modalità e contesto ambientale che possono ridurre la certezza percettiva). La Corte ha inoltre richiamato la distinzione tra il livello di prova necessario per la misura cautelare (gravi indizi / qualificata probabilità di colpevolezza) e quello richiesto nel giudizio di merito (prova indiziaria ai sensi dell'art. 192, comma 2), ritenendo che i gravi indizi fossero qui sufficientemente riscontrati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro della censura (vizî di motivazione/violazione di legge nell'applicazione delle misure cautelari). La Corte non ha rilevato violazione, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per differenziare il piano probatorio: la Corte ribadisce che il giudizio sulle misure cautelari richiede la sussistenza di gravi indizi/una qualificata probabilità di colpevolezza, mentre l'art. 192 disciplina la prova indiziaria in fase di giudizio.

  • Cass. Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022 (Tiganciuc), Rv. 284299

    Giurisprudenza citata per confermare la distinzione tra il diverso grado di disvalore probatorio richiesto nella fase cautelare e nella fase del giudizio, e per supportare l'uso di indizi qualificati come sufficiente fondamento per misure personali.

Massime di principio

  • Per l'applicazione o la conferma di una misura cautelare personale è sufficiente che sussista una "qualificata probabilità" o gravi indizi di colpevolezza; non è richiesto lo stesso livello probatorio della fase di merito.
  • Il giudice può ritenere attendibile un riconoscimento anche se espresso in termini non assoluti (es. "buona probabilità") quando il contesto fattuale (frequenza dei contatti, modalità delle cessioni, ambiente, testimonianze concordanti) ne rafforza la plausibilità.
  • La mera ripetizione di acquisti tra le parti non garantisce automaticamente un riconoscimento certo: condizioni ambientali (ore serali, scarsa luminosità) e rapidità degli scambi possono giustificare un riconoscimento probabile ma non certo.
  • Nelle impugnazioni di decisioni cautelari è essenziale contestare specificamente la valutazione probatoria e la motivazione del giudice delle misure; affermazioni generiche sull'inattendibilità della testimonianza sono spesso insufficienti.
  • Il Tribunale del riesame può valorizzare elementi circostanziali e dichiarazioni di testimoni oculari per ricostruire l'esistenza di una "piazza di spaccio" e la modalità organizzativa, elementi che possono suffragare il fumus del reato.
  • In fase cautelare il contrasto tra versioni probatorie va valutato con riguardo alla probabilità logica degli elementi, non con il criterio della certezza che caratterizza la prova in giudizio.

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