Sentenza n. 2908/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 615/2025 depositata in data 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 615/2025, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 615/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per cinque anni scolastici, per l'importo di euro 500,00 annui. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva invece le spese di lite liquidate dalla sentenza civile, in quanto distratte in favore dei difensori e non azionate nel presente giudizio. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha rilevato che l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Il Ministero è stato ordinato di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per il pagamento da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.
art. 112 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente dall'azione di ottemperanza, mediante la quale è stata accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e sono state impartite prescrizioni all'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, la mancata esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato consente al giudice amministrativo, adito in ottemperanza, di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non dimostra di aver adempiuto, l'inottemperanza può essere accertata sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, individuandone poteri, termine di intervento e facoltà di delega.
- L'azione di ottemperanza resta delimitata alle obbligazioni effettivamente azionate nel giudizio: le spese processuali distratte in favore dei difensori non sono comprese se, rispetto ad esse, non è stata proposta domanda di esecuzione.
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