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Sentenza

Sentenza n. 478/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 335/2025, RG 332/2025 resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 27/05/2025.

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, notificata all’amministrazione e divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione prima della proposizione del giudizio. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni competenti di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, attribuendogli 120 giorni dall’investitura per eseguire il giudicato e adottare gli atti necessari. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio presupposto; il giudizio di ottemperanza mira a ottenere l’attribuzione delle somme già riconosciute dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda proposta contro una pubblica amministrazione dopo la notificazione del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto somme dovute da una pubblica amministrazione e questa non vi adempie, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine specifico, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La costituzione meramente formale dell’amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso quando l’inottemperanza al giudicato risulta accertata.
  • La mancata esecuzione del giudicato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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