Cassazione Penale, Sentenza n. 41797/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato continuato sostenendo la violazione dell'art. 357 cod. pen. e deducendo che, poiché le somme ricavate dall'espropriazione forzata restano di proprietà del debitore fino alla distribuzione (richiamando l'art. 591-bis c.p.c.), la sua attività non sarebbe riconducibile alla qualità di pubblico ufficiale e sarebbe configurabile solo il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché la questione sulla qualificazione giuridica delle condotte non era stata sollevata tempestivamente in appello (l'appello aveva riguardato soltanto la misura della pena). Inoltre la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata sul piano sostanziale, richiamando il principio per cui l'art. 314 c.p. punisce l'appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità, senza che sia necessario che il titolare sia lo Stato o un ente pubblico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.v.
Richiamato quale norma sul concorso di reati (circostanza applicativa), non oggetto di specifica disputa nella decisione.
art. 314 cod. pen. (peculato)
Interpretazione della Corte: il delitto si configura quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui abbia la disponibilità; non è necessario che il bene appartenga allo Stato o a un ente pubblico.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Richiamato dal ricorrente come reato alternativo ritenuto più adeguato alla fattispecie; la Corte ha ritenuto la prospettazione inammissibile e, di merito, non convincente alla luce dell'art. 314 c.p.
art. 591-bis cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che i proventi dell'espropriazione restano di proprietà del debitore fino alla distribuzione; la Corte ritiene comunque che ciò non escluda la configurabilità del peculato quando l'imputato, nella sua funzione, abbia la disponibilità delle somme.
art. 357 cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente come violata (sostiene di essere erroneamente qualificato come pubblico ufficiale); la Corte non entra nel merito della violazione sostanziale perché la questione non era stata tempestivamente dedotta in appello.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale che ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità: impedisce di dedurre in cassazione questioni non sollevate tempestivamente in sede di impugnazione precedente.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 6, n. 16955 del 28/03/2024, Rv. 286337
Precedente citato a sostegno del principio secondo cui l'art. 314 c.p. sanziona l'appropriazione di denaro o cose mobili altrui da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla titolarità pubblica del bene.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non possono essere sollevate questioni di diritto che non sono state tempestivamente dedotte nelle impugnazioni precedenti: eccezioni nuove vanno proposte già in appello o si intendono rinunciate.
- Il delitto di peculato (art. 314 c.p.) può configurarsi anche quando il bene appropriato non sia formalmente nella titolarità dello Stato: rileva la disponibilità materiale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sulla cosa altrui.
- La circostanza che i proventi di espropriazione siano nominalmente di proprietà del debitore fino alla distribuzione (art. 591-bis c.p.c.) non esclude automaticamente la responsabilità per peculato se l'agente, nella sua funzione, ha la disponibilità delle somme e se le utilizza indebitamente.
- Se si ritiene che la qualificazione soggettiva (pubblico ufficiale vs. privato) sia centrale per la diversa configurabilità del reato, tale questione deve essere affrontata tempestivamente nei gradi di impugnazione precedenti per non essere dichiarata inammissibile dalla Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare anche la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione (cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto infondato o improcedibile.
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