Cassazione Civile, Ordinanza n. 01100/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, di una cartella di pagamento emessa per imposta di registro e relativi accessori in relazione alla registrazione di una sentenza civile che aveva condannato in solido amministratori e sindaci al risarcimento dei danni in favore della banca stessa. In primo grado era stato accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente per un errore di calcolo sull'imposta principale; in appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione, con annullamento della cartella per sopravvenuto annullamento giudiziale dell'avviso di liquidazione presupposto. L'Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado deducendo violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 132, co. 2, n. 4, 112 e 295 c.p.c., nonché degli artt. 19 e 29 d.lgs. 564/1994, sostenendo: che l'appello principale della contribuente non avrebbe dovuto essere accolto; che l'appello incidentale dell'Ufficio non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse; che la motivazione sarebbe stata carente o apparente; e che il giudice avrebbe dovuto riunire il giudizio con quello pendente sull'atto presupposto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, rilevando che l'annullamento giudiziale dell'avviso di liquidazione presupposto comportava la caducazione derivata della cartella di pagamento, sicché la cartella impugnata doveva essere annullata e non era necessaria alcuna riunione dei giudizi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stato altresì escluso l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello principale della banca e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio per difetto di interesse, poiché l'avviso di liquidazione presupposto era stato annullato in altro giudizio; da ciò derivava l'illegittimità della cartella per invalidità derivata. La Corte ha precisato che, in materia tributaria, la sorte della cartella dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto e che, una volta annullato quest'ultimo, il giudice della cartella deve adeguarsi a tale statuizione. Ha inoltre escluso che la mancata riunione del giudizio con quello sull'atto presupposto integri vizio di infra-petizione, trattandosi di provvedimenti ordinatori. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato, poiché la decisione conteneva una motivazione sufficiente e costituzionalmente adeguata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata ne fosse priva o che la motivazione fosse solo apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ritenendo esistente una chiara ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
La ricorrente ne lamentava la violazione per asserita omessa pronuncia o errata gestione delle domande; la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 564
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo all'annullamento della cartella per effetto del venir meno dell'atto presupposto.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha affermato che nessuna riunione dei giudizi era dovuta; l'omessa riunione non integra vizio denunciabile come infra-petizione.
art. 295 c.p.c.
Invocato per sostenere la necessità di sospensione/riunione, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse tale necessità.
artt. 11 e 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le iscrizioni straordinarie in ruolo sono state qualificate come misura cautelare a garanzia del credito erariale, legittima solo se legittimo è l'atto impositivo presupposto.
art. 76, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
Richiamato per la successione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla precedente società di riscossione nel corso del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione statale ricorrente, perché opera la prenotazione a debito.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è legittima solo se lo è l'atto impositivo presupposto; se quest'ultimo viene annullato dal giudice tributario, anche non con sentenza passata in giudicato, la cartella deve essere annullata per invalidità derivata.
- Nel contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio sull'atto presupposto determina un fatto estintivo della pretesa che si riflette sugli atti della riscossione, i quali restano privi di titolo giustificativo per sopravvenuta mancanza dell'obbligazione tributaria.
- Quando un atto di riscossione è stato emesso sulla base di un avviso di liquidazione poi annullato, non è necessario attendere l'esito definitivo di altri giudizi né disporre riunioni processuali ove ciò non sia funzionale alla decisione sulla cartella già impugnata.
- L'omessa adozione di provvedimenti ordinatori come la riunione o la sospensione del processo non integra di regola un vizio di infra-petizione o di omessa pronuncia.
- L'iscrizione straordinaria in ruolo costituisce una misura cautelare a tutela del credito erariale, ma non può sopravvivere al venir meno del presupposto impositivo che la giustifica.
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