Sentenza n. 154/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) del provvedimento prot. 38640 dell'8 luglio 2022 notificato il 14 luglio 2022, con cui il Dirigente del Settore pianificazione urbanistica - Ufficio condono edilizio del Comune di Ercolano ha rigettato l'istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 724/1994 (prat. 1013/bis prot. n. 8810 del 22 febbraio 1995); b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compresa la nota prot. n. 30367 del 27 maggio 2022 di comunicazione di avvio del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 l. 724/1994 relativo a una porzione abitativa di un fabbricato unitariamente considerato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono presentata nel 1995, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 31 l. 47/1985 e 39 l. 724/1994, violazione della circolare ministeriale del 17 giugno 1995, difetto dei presupposti, sviamento, erronea rappresentazione dei fatti e motivazione stereotipata. Ha sostenuto che il fabbricato, realizzato su terreno acquistato insieme ai due fratelli, fosse composto sin dall'origine da tre unità immobiliari autonome, destinate alle rispettive esigenze abitative, e che la presentazione di tre separate domande di condono non costituisse un frazionamento artificioso volto a eludere il limite volumetrico di 750 mc. Ha inoltre affermato che alcune opere non comprese nell'istanza fossero state rimosse e che le restanti fossero prive di rilevanza urbanistico-edilizia. Il Comune ha invece considerato l'intero edificio, rilevando che il suo volume complessivo superava il limite di 750 mc previsto dall'art. 39, comma 1, l. 724/1994, e ha evidenziato anche la presenza di opere ulteriori non comprese nella domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente il motivo relativo al superamento del limite volumetrico. Il limite di 750 mc deve essere verificato con riferimento all'immobile unitariamente considerato e alla situazione giuridica esistente al momento della presentazione della domanda. Nel 1995 il ricorrente era proprietario pro quota dell'intero edificio, acquistato per accessione quale proprietario del suolo, mentre l'atto di divisione che gli avrebbe attribuito la proprietà esclusiva dell'unità abitativa è intervenuto soltanto nel 2014. La separazione di fatto delle unità e la loro distinta destinazione abitativa non erano sufficienti a legittimare domande autonome. La scissione della domanda di condono costituisce un'eccezione di stretta interpretazione, ammissibile soltanto quando sia fondata su distinte e titolate posizioni giuridiche, non quando dipenda da un frazionamento materiale o da una situazione di fatto idonea a eludere il limite legale. Poiché non ricorreva alcuna fattispecie derogatoria, il Comune ha correttamente considerato il volume complessivo del fabbricato e legittimamente negato il condono. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
Il limite di 750 mc. posto dall’art. 39 della L. n. 724/1994 deve essere individuato con riferimento all’immobile unitariamente considerato.
Il limite volumetrico per il condono delle nuove costruzioni deve essere verificato sull'intero edificio, non sulle singole unità che lo compongono, salvo eccezionali ipotesi di legittima scissione fondate su distinte posizioni giuridiche titolate.
art. 31, comma 3, l. 47/1985
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo [...] nonché [...] ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
La norma individua i soggetti legittimati a presentare la domanda, ma non consente ordinariamente di frazionare un fabbricato unitario in più domande per eludere il limite volumetrico; la scissione è ammessa solo in ipotesi derogatorie di stretta interpretazione.
art. 934 c.c.
Le costruzioni, gli alberi e le altre opere esistenti sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936 e 937 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
In assenza di un diverso titolo, il proprietario pro quota del terreno acquista per accessione la proprietà dell'edificio realizzato sul fondo; tale situazione giuridica rileva al momento della presentazione della domanda di condono.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Ai fini del limite volumetrico di 750 mc previsto dall'art. 39 l. 724/1994 per le nuove costruzioni, il fabbricato deve essere considerato unitariamente, anche quando sia composto da più unità immobiliari autonome e destinate a distinti nuclei familiari.
- La presentazione di domande separate di condono per singole porzioni di un edificio unitario non è consentita quando produca l'elusione del limite volumetrico complessivo previsto dalla legge.
- La scissione della domanda di condono costituisce eccezione di stretta interpretazione ed è ammissibile solo quando derivi dalla coesistenza, al momento della domanda, di distinte e titolate posizioni giuridiche legittimanti soggetti diversi a richiedere autonomamente la sanatoria.
- Ai fini della valutazione della legittimazione e della consistenza dell'opera condonabile rileva la situazione giuridica esistente al momento della presentazione della domanda; una successiva divisione o attribuzione esclusiva della singola unità non può retroattivamente giustificare una domanda autonoma presentata quando il richiedente era proprietario pro quota dell'intero edificio.
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