Cassazione Penale, Sentenza n. 23671/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ferrari Maffeo impugnava la conferma della condanna (6 mesi di arresto e euro 1.500,00 di ammenda) per violazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (rifiuto degli accertamenti alcolemici). Ha proposto due motivi: 1) vizio procedurale per aver la Corte d'appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria (escussione dell'operante di P.G.) su istanza tardiva del Procuratore generale e nonostante opposizione della difesa; ha censurato l'applicazione dell'art. 603 c.p.p. ritenendo che la rinnovazione potesse essere disposta solo su richiesta di parte nei termini di cui all'art. 585; ha obiettato inoltre che la prova escussa era stata espressamente rinunciata dal P.M. in primo grado; 2) carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., poiché la Corte avrebbe richiamato precedenti di condanna senza specificare natura e periodo delle stesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio procedurale: la Corte territoriale aveva disposto l'assunzione della prova non su istanza di parte ma d'ufficio ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., ritenendola "assolutamente necessaria" per la decisione, per cui la censura circa la tardività e l'opposizione difensiva non attecchisce. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e logica: il rigetto delle attenuanti generiche è stato ancorato ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivato con riferimento alla personalità del prevenuto (pregiudicato specifico); la valutazione del merito sulle attenuanti, quando negativa, non richiede una motivazione analitica che smonti ogni possibile argomento in favore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Norma sanzionatoria che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a rilevare il tasso alcolemico; è il titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato.
art. 603 c.p.p.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: il comma 1 riguarda la rinnovazione su istanza di parte, il comma 3 consente al giudice di disporla d'ufficio se ritenuta 'assolutamente necessaria' per la decisione; la Corte ha applicato il comma 3.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Motivazione di ricorso per cassazione relativa all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; utilizzata dal ricorrente per censurare la rinnovazione dell'istruttoria.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivazione di ricorso per cassazione relativa a vizi di motivazione (mancanza o manifesta illogicità); invocata dal ricorrente in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Norma che disciplina il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, dopo le modifiche legislative, è sufficiente che il giudice dia conto di aver valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti facendo riferimento a questi parametri, in particolare alla personalità del prevenuto e ai precedenti specifici.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in ordine alla possibilità di condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende; utilizzata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria può essere disposta d'ufficio dal giudice (art. 603, comma 3, c.p.p.) quando la prova sia ritenuta 'assolutamente necessaria' ai fini della decisione, e ciò neutralizza molte censure basate sulla tardività della richiesta da parte del P.M.
- Se il pubblico ministero in primo grado ha rinunciato a una prova, l'autorità giudicante in grado successivo può comunque procedere all'assunzione della stessa se ritiene, motivatamente, che sia indispensabile per decidere.
- In materia di attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), dopo le modifiche normative, il giudice non è obbligato a una motivazione analitica quando nega le attenuanti: è sufficiente che risulti l'avvenuta valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e che la decisione non sia manifestamente illogica.
- Le censure in Cassazione per vizio di motivazione richiedono che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria; motivazioni concise ma coerenti e ancorate ai parametri normativi sono di regola ritenute sufficienti.
- Le spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende possono essere disposte anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo specifiche ragioni di esonero debitamente provate.
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