Cassazione Civile, Ordinanza n. 09566/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti il trasferimento della nuda proprietà di un immobile, avvenuto dapprima con contratto preliminare e poi con contratto definitivo stipulato in esecuzione del preliminare. La corte d'appello ha confermato la revocatoria ritenendo: che il momento rilevante per valutare l'eventus damni fosse quello del definitivo, poiché solo con esso si verifica l'effetto traslativo; che la scientia damni del debitore fosse già presente al momento del preliminare; che la consapevolezza del terzo acquirente potesse essere desunta per presunzioni da vari indici, tra cui il lungo intervallo tra preliminare e definitivo, l'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare sfruttato per consolidare l'acquisto, e la natura speculativa dell'operazione. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione dell'azione revocatoria dovesse decorrere dalla trascrizione del preliminare per effetto prenotativo; 2) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., oltre a nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c., censurando la valutazione delle presunzioni sulla sua conoscenza del pregiudizio e contestando il rilievo attribuito al sequestro conservativo trascritto prima del definitivo; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che non fossero state valutate le prove sulla sua buona fede, sull'assenza di rapporti personali tra le parti e sulla finalità economica dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contratto preliminare non è atto di disposizione idoneo a essere colpito da revocatoria, mancando l'effetto traslativo; l'azione può riguardare solo il contratto definitivo stipulato in esecuzione del preliminare, e il termine per valutare l'eventus damni decorre da quest'ultimo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una diversa lettura dei fatti e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito; ha ribadito che la prova presuntiva può fondarsi su un giudizio di probabilità e su una valutazione complessiva degli indizi, non essendo richiesto un nesso causale necessario. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo sia per il limite della c.d. doppia conforme, sia perché le censure vertevano su questioni e elementi istruttori, non su un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale adesivo sono state compensate, mentre la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alla società creditrice controricorrente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria può colpire solo un atto di disposizione patrimoniale idoneo a produrre effetti traslativi e pregiudizievoli; il contratto preliminare, di regola, non è revocabile perché non trasferisce la proprietà.
art. 2903 c.c.
La prescrizione dell'azione revocatoria va collegata al compimento dell'atto revocabile, individuato nel contratto definitivo e non nel preliminare trascritto.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione segue il momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nella stipula del contratto definitivo che realizza l'effetto traslativo.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammesse se il fatto noto consente di inferire quello ignoto con un giudizio di probabilità; la valutazione complessiva degli indizi spetta al giudice di merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli indizi.
art. 112 c.p.c.
Non è configurabile vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia quando la censura mira in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati.
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la mera valutazione delle prove o delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità processuale non sussiste se la doglianza riguarda sostanzialmente il merito della valutazione probatoria.
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame concerne un fatto storico decisivo, non questioni, argomentazioni, elementi istruttori o un insieme indistinto di circostanze; in presenza di doppia conforme il sindacato è ulteriormente limitato.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è soggetto a un limite di deducibilità in cassazione.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2775-bis c.c.
Richiamato in relazione alla tutela del promissario acquirente e all'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare, che non altera però la mancanza dell'effetto traslativo.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv. in L. n. 134 del 2012
Ha introdotto la disciplina della doppia conforme rilevante per il limite al vizio di motivazione.
Regolamento (CEE) n. 2137/85, art. 23
Richiamato dalle parti in relazione al GEIE e alla sua capacità di finanziamento, ma non decisivo ai fini dell'esito.
Massime di principio
- Il contratto preliminare, anche se trascritto e dotato di effetto prenotativo, non è di per sé un atto di disposizione patrimoniale revocabile, perché non produce il trasferimento del bene; l'azione revocatoria può invece colpire il contratto definitivo stipulato in esecuzione del preliminare.
- Ai fini della revocatoria ordinaria, l'eventus damni va apprezzato con riferimento al momento dell'atto che realizza l'effetto traslativo e non al momento del preliminare, quando il depauperamento patrimoniale non si è ancora concretizzato.
- L'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare rileva nei rapporti con i terzi sul piano della priorità delle trascrizioni, ma non trasforma il preliminare in un atto con efficacia traslativa anticipata né ne consente la revocabilità ex art. 2901 c.c.
- La scientia damni e il consilium fraudis possono essere provati per presunzioni mediante una valutazione complessiva degli indizi, senza necessità di un nesso causale necessario tra fatto noto e fatto ignoto; il controllo di cassazione è limitato alla manifesta illogicità o contraddittorietà del ragionamento.
- In cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile per contestare la valutazione delle prove, degli indizi o delle argomentazioni difensive.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato e il ricorrente deve dimostrare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
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