Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10556/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gioia ha impugnato la sentenza d'appello che, pur dichiarando il reato di truffa aggravata estinto per prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili di condanna al risarcimento. Il ricorrente ha censurato: (i) la violazione di legge e vizio di motivazione per aver applicato criteri civilistici ("più probabile che non") anziché il principio penale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" nell'accertamento della responsabilità penale; (ii) la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per presunta invalidità e tardività della querela (contestando la legittimazione della persona offesa a proporre querela in proprio e come rappresentante della società e la decorrenza del termine); (iii) la carenza motivazionale e l'erronea ricostruzione del concorso nel reato (artt. 110, 640 c.p.), sostenendo che il suo coinvolgimento sarebbe avvenuto successivamente ai fatti rilevanti e che la Corte non avrebbe considerato elementi obiettivi contrari alla responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure riproducessero largamente problematiche già esaminate in appello e che la Corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata e congrua. In particolare la Cassazione ha confermato che: la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali secondo cui, intervenuta la prescrizione, deve comunque essere valutata la possibilità di assoluzione nel merito (standard "oltre ogni ragionevole dubbio") ma che, nel caso concreto, la Corte d'appello ha dato sufficiente e specifica motivazione a sostegno della responsabilità civile di Gioia, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e documenti (es. fattura emessa da società riconducibile a Gioia). È stata ritenuta infondata la censura sulla querela (la stessa è stata giudicata legittima e non tardiva, anche alla luce del d.lgs. 150/2022) e non è stato accolto il tentativo di rinnovare una diversa ricostruzione dei fatti. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rigetto della richiesta di liquidazione delle spese della parte civile per il grado perché la parte civile non ha dato apporto utile al contrasto scritto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato la sussistenza del concorso sulla base degli indici probatori e della documentazione processuale, ritenendo configurato il contributo di Gioia nella vicenda.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che punisce la truffa; il reato ascritto a Gioia è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello, ma la Corte d'appello e la Cassazione hanno comunque valutato la responsabilità civile con i relativi standard probatori.

  • decreto legislativo 150/2022

    Modifica il regime di procedibilità per alcune truffe aggravate rendendole procedibili a querela; la Corte ha ritenuto che l'entrata in vigore di tale decreto rilevi ai fini della tempestività della querela nel caso concreto e possa sanare eventuali profili di tardività.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021

    Richiamata dalla giurisprudenza e dal giudice per distinguere i criteri di valutazione (standard penalistico vs. civilistico) quando il reato si estingue per prescrizione ma permane la controversia sulle statuizioni civili.

  • Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Corte di Cassazione)

    Precedente di legittimità che stabilisce l'obbligo, per il giudice d'appello intervenuta la prescrizione, di valutare comunque la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito ('oltre ogni ragionevole dubbio') se è presente la parte civile; la Corte ha applicato e richiamato tale principio.

Massime di principio

  • Quando il reato si estingue per prescrizione durante l'appello e vi è parte civile costituita, il giudice d'appello è tenuto a valutare se emettere un'assoluzione nel merito secondo il criterio penale 'oltre ogni ragionevole dubbio'; solo se ciò non è possibile può prevalere la declaratoria di estinzione e applicarsi il criterio civilistico per le statuizioni risarcitorie ('più probabile che non').
  • La mera intervenuta prescrizione non esime il giudice d'appello dall'esaminare in modo specifico e motivato le censure difensive volte a ottenere il proscioglimento nel merito; motivazioni generiche o ripetitive possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Documenti formali (es. fatture, corrispondenza, movimentazioni bancarie) e le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili e supportate da riscontri oggettivi, possono costituire indici idonei a fondare la responsabilità anche in presenza di estinzione per prescrizione.
  • La legittimazione della persona che presenta la querela deve essere valutata con riferimento alla titolarità del danno: la querela presentata dal rappresentante legale è valida se risulta la sua legittimazione; l'eventuale tardività può essere influenzata da modifiche normative che mutano la procedibilità del reato (es. d.lgs. 150/2022).
  • Riproporre in cassazione le stesse argomentazioni già esaminate in appello senza confutarne la motivazione specifica può portare all'inammissibilità del ricorso e all'imposizione di sanzioni procesuali (spese, ammenda).
  • La costituzione della parte civile in sede di giudizio può avere effetto sanante rispetto a questioni di tempestività della querela e manifesta la volontà di perseguire la responsabilità degli imputati, incidendo sulla valutazione dell'azione penale e delle statuizioni civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.