Cassazione Penale, Sentenza n. 3140/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per nullità del decreto che dispone il giudizio di appello. Si censura che il decreto, notificato dopo il 30/12/2022, non conteneva l'avviso previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (l'avvertimento all'imputato che il giudizio di appello poteva celebrarsi con rito camerale non partecipato), sicché l'omissione avrebbe leso le garanzie difensive dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la mancata indicazione, nel decreto di citazione per l'appello, dell'avviso di cui all'art. 601, comma 3, c.p.p. non determini la nullità dell'atto, dal momento che la relativa patologia non rientra tra le nullità tassative elencate dall'art. 177 c.p.p. e non è richiamata dall'art. 601, comma 6, c.p.p. Il principio generale dell'irretroattività della conoscenza della norma (art. 5 c.p.) non altera tale valutazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente quale parametro di censura in cassazione per presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato sul merito, senza che la disposizione potesse trovare applicazione per ottenere l'annullamento.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'avvertimento all'imputato circa la possibile celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato. La Corte ha ritenuto che l'omissione di tale avviso nel decreto di citazione non produca la nullità dell'atto, poiché la relativa irregolarità non è fra le nullità tassative previste dall'art. 177 c.p.p.
art. 601, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato per verificare la sussistenza di cause di nullità o effetti dell'omissione: la Corte ha osservato che l'art. 601, comma 6 non richiama la sanzione della nullità per l'omessa indicazione di cui al comma 3.
art. 177, cod. proc. pen.
Stabilisce l'elencazione tassativa delle nullità processuali. La Corte ha applicato il principio secondo cui, se una patologia non è inclusa in tale elenco, essa non comporta automaticamente la nullità dell'atto impugnato.
art. 5, codice penale
Rimando al principio generale che l'ignoranza della legge non è scusabile; la Corte lo ha richiamato per escludere che l'eventuale mancata conoscenza della norma potesse rendere decisiva la mancata indicazione nel decreto.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omissione di avvertimenti o indicazioni procedurali non elencati dall'art. 177 c.p.p. non comporta automaticamente la nullità del provvedimento; occorre verificare se la norma preveda espressamente la sanzione della nullità.
- Prima di proporre ricorso per cassazione per vizi formali, è necessario accertare la natura della patologia (nullità assoluta vs. sanabile) e la giurisprudenza consolidata su quella specifica omissione.
- La Corte di Cassazione tende a escludere l'annullamento per omissioni formali non tassativamente sanzionate, privilegiando la conservazione degli atti processuali salvo che la mancanza incida sulle garanzie fondamentali favoreggiate da norme di rango primario.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); dunque valutare il merito probabile e la giurisprudenza prima di impugnare.
- L'ignoranza della legge processuale non giustifica la mancata osservanza di formalità: il principio generale di incolpevolezza per ignoranza non è idoneo a trasformare una omissione non tassativa in motivo di nullità.
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