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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21264/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il ricorrente, agente di commercio monomandatario, ha dedotto l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione (esenzione IRAP) sostenendo, in particolare, che l'indicazione di personale (collaboratore familiare) negli studi di settore fosse un errore materiale e che i costi e i beni strumentali indicati non dimostrassero l'esistenza di un'organizzazione autonoma, essendo molte spese di natura personale o riconducibili all'attività svolta per conto del committente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse dato rilievo generico ai costi e ai beni strumentali e non avesse adeguatamente valutato le contestazioni e la documentazione prodotta sul presunto collaboratore familiare e sulla natura delle spese/bene strumentali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre disposto che la Corte territoriale provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per denunciare omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili alla luce della 'doppia conforme' (art. 348-ter) poiché il giudizio di appello ha confermato la decisione di primo grado e il ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto alla base delle due decisioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamati per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per nullità della motivazione; la Corte li ha esaminati con riguardo all'obbligo di motivazione su punti decisivi (art.132 n.4) e ha ritenuto sussistente la censura di motivazione insufficiente con riferimento alla valutazione dei beni strumentali e delle spese.

  • art. 132 n. 4 cod. proc. civ.

    Richiesto dal ricorrente per lamentare omessa motivazione su punto decisivo. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia omesso una valutazione adeguata e dettagliata sulla concreta tipologia dei beni e sulla presenza effettiva di collaboratori, violando l'obbligo di motivazione su questioni decisive.

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Norma applicata per il principio della 'doppia conforme': il ricorso per cassazione fondato su omesso esame di fatto (art.360 n.5) è inammissibile quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado salvo che il ricorrente dimostri la diversità dei fatti considerati; nel caso di specie parte delle censure ex art.360 n.5 sono state dichiarate inammissibili per mancato assolvimento di tale onere.

  • art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) d.lgs. 15/12/1997 n. 446

    Definiscono il presupposto IRAP e la esclusione dall'imposta per le attività non autonomamente organizzate. La Corte richiama la giurisprudenza collegata per precisare i criteri di accertamento dell'autonoma organizzazione (responsabilità dell'organizzazione, beni strumentali eccedenti il minimo, utilizzo non occasionale di lavoro altrui).

  • art. 1 legge 9/05/1985 n. 204

    Richiamato in quanto definisce la figura dell'agente di commercio, categoria cui si riferisce la controversia; la giurisprudenza specifica che l'agente è esente da IRAP solo se privo di autonoma organizzazione secondo i criteri sopra richiamati.

Massime di principio

  • Per gli agenti di commercio l'IRAP si applica solo se esiste una 'autonoma organizzazione': ciò richiede responsabilità organizzativa propria e l'impiego di beni o lavoro altrui in misura non meramente minimale.
  • L'esistenza di costi elevati o di beni strumentali di per sé non prova l'autonoma organizzazione: è necessario valutare la natura concreta delle spese e dei beni (personali vs. funzionali all'organizzazione) e la loro rilevanza rispetto all'attività esercitata.
  • L'indicazione di un collaboratore negli studi di settore non può costituire prova automatica di utilizzo di lavoro altrui: il giudice deve valutare documenti e circostanze che dimostrino concretamente la presenza e la rilevanza del rapporto di lavoro.
  • In Cassazione le censure per omesso esame di fatto (art.360 n.5) sono inammissibili quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado (double conforme), salvo che il ricorrente dimostri la diversità dei fatti considerati tra i due gradi.
  • Quando si denuncia omesso esame di un fatto, il ricorrente deve indicare chiaramente il fatto storico, la fonte (testuale o documentale) da cui risulta, quando è stato dibattuto e in che modo sarebbe decisivo per la decisione; altrimenti la censura può essere respinta per vaghezza.
  • In sede di rinvio il giudice di merito dovrà motivare specificamente la valutazione su tipologia di beni e natura delle spese, distinguendo le spese personali da quelle funzionali all'organizzazione e valutando la reale incidenza del lavoro altrui.

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