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Sentenza

Sentenza n. 2101/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, n. 4472/2025 pubblicata il 13/06/2025 resa nel giudizio n.r.g. 1613/2025 notificata il 16/06/2025;

Giustizia amministrativa202507260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4472/2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori di spese di lite)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 4472/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in loro favore quali avvocati dichiaratisi antistatari. Hanno dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notificazione della sentenza il 16 giugno 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.: la sentenza presupposta era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso inutilmente e non risultava provato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, pagando quanto dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha applicato, per l'eventuale ritardo successivo, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla sorte dovuta, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione e con limite massimo del 10% del capitale. Ha nominato, per il persistente inadempimento, il Capo Dipartimento competente del Ministero dell'Interno quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare il pagamento dovuto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione; il commissario deve compiere gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l'applicazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l'adempimento; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali, con limite massimo del 10% della sorte capitale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato quando l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo conformativo o patrimoniale risultante dal titolo.
  • La mancata prova dell'adempimento, unitamente al passaggio in giudicato della sentenza e al decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e con un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato, dovendo l'amministrazione adottare le iniziative finanziarie necessarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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