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Sentenza

Sentenza n. 4524/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento 1) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025 (prot. n. 101 del 22.04.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 3 del 9 maggio 2025) avente ad oggetto: Perimetrazione e Zonazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in uno alla zonizzazione interna con le misure di salvaguardia, nella sola parte in cui si procedeva alla perimetrazione provvisoria di alcune aree di interesse comunale omettendo di mutuare le osservazioni e le proposte formulate dal Comune di Letino con nota prot. n. 1216 del 04.04.2025 ed allegata cartografia nonostante tali osservazioni e cartografia siano state precedentemente accettate nella riunione ISPRA del 9 e 10 aprile 2025, con specifico riferimento alla richiesta di ingrandire la zona 3; 2) della proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese; 3) della proposta di misure di salvaguardia da applicare alle diverse zone del Parco Nazionale del Matese e della relativa cartografia; 4) per quanto occorrer possa, dei pareri, delle relazioni istruttorie, ivi comprese le valutazioni tecnico-scientifiche e le modifiche apportate da ISPRA, con nota prot. n. 30566 del 10.7.2020 (prot. n. 53788 del 11.7.2020); nota prot. n. 55107 del 18.10.2021; nota prot. n. 131091 del 24.11.2021 se ed in quanto lesive degli interessi del ricorrente; 5) degli esiti dell'istruttoria espletata dall’ISPRA unitamente ai prospetti relativi rispettivamente alle proposte presentate dai Comuni interessati e dalla Regione Campania, nella parte in cui è stata omessa la valutazione delle osservazioni e proposte formulate dal Comune di Letino; 6) delle conclusioni licenziate dal Tavolo Tecnico, nella parte in cui non sono state recepite le esigenze espresse dal Comune di Letino; 7) di ogni altro atto presupposto, preordinato connesso e conseguente lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa ove e per quanto occorrer possa, i seguenti atti di cui si ignora il contenuto: nota PNA prot. n. 7141 del 21.1.2022; la nota PNM prot. n. 46293 del 15.4.2022; nota PNM prot. n. 90929 del 20.7.2022; nota 4 PNM prot. n. 35249 del 9.3.2023; nota UDCM prot. n. 28781 del 19.12.2023; nota PNM prot. n. 35215 del 23.2.2024; nota prot. n. 13638/2024 del 8.3.2024; nota prot. n. 20197 del 10.4.2024; nota MASE prot. PNM n. 108403 e n. 108404 del 12.6.2024; nota prot. n. 109026 del 13.6.2024 e prot. n. 111390 del 17.6.2024; nota TBM prot. n. 130078, n. 130080, n.130082, n. 130083 e n. 130084 del 15.7.2024; nota Giunta Regione Campania n. 293016 del 12.6.2024, prot. n. 109026 del 13.6.2024; nota Regione Campania prot. n. 299393 del 17.6.2024; nota PMN prot. n. 112998 del 19.6.2024; nota ISPRA prot. n. 115554 del 24.6.2024; nota TBM 119037 del 27.6.2024; nota TBN prot. n. 128988 del 12.7.2024; nota Giunta reg.le Campania prot. n. 363309 del 23.7.2024; nota TBN prot. n. 137668 del 24.7.2024; la nota ISPRA prot. n. 45101/2024 del 9.8.2024; la proposta trasmessa da ISPRA del 9.8.2024; nota ISPRA prot. n. 52502, acquisita al prot. n. 175028 del 26.9.2024; nota ISPRA prot. n. 61050 del 8.11.2024, nota prot. n. 175028 del 26.9.2024; nota TBM prot. n. 210297 del 18.11.2024; nota ISPRA prot. n. 64716 del 26.11.2024; nota TBM prot. n. 219795 del 29.11.2024; nota TBM prot. n. 14374 del 28.1.2025; nota TBM prot. n. 28104 del 14.2.2025; nota ISPRA prot. n. 10755 del 25.2.2025; nota TBM prot. n. 42996 del 6.3.2025; nota TBM prot. n. 56273 del 25.3.2025; note ISPRA prot. n. 65162, 65136, n. 65149 e n. 65190 del 7.4.2025; nota ISPRA prot. n. 21501 del 15.4.2025; nota Giunta reg.le n. 91/Sp del 15.4.2025, acquisita al protocollo n. 71858 del 15.4.2025.

Giustizia amministrativa202508475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 22 aprile 2025 di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, limitatamente all'inclusione del territorio comunale di Letino senza recepire le modifiche alla zonizzazione concordate in sede istruttoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Letino ha impugnato il decreto ministeriale di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, nonché gli atti presupposti e istruttori, deducendo violazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991, degli artt. 3, 9, 10, 10-bis e 16 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi sulle garanzie procedimentali, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irrazionalità, illogicità e sviamento. In particolare, il Comune ha sostenuto di avere trasmesso, con nota del 4 aprile 2025 e relativa cartografia, osservazioni e proposte per l'ampliamento della zona 3, successivamente approvate in larga parte da ISPRA nelle riunioni del 9 e 10 aprile 2025. Secondo il ricorrente, tali modifiche non sarebbero state riportate nella cartografia trasmessa da ISPRA al Ministero, sicché il decreto ministeriale avrebbe recepito una zonizzazione diversa da quella istruita e concordata, senza adeguata valutazione delle osservazioni comunali né motivazione delle ragioni del mancato recepimento. È stata inoltre contestata la durata illimitata delle misure di salvaguardia e il mancato bilanciamento con il diritto di proprietà. Il Ministero ha eccepito che le osservazioni degli enti territoriali erano state valutate, che la proposta comunale era stata accolta solo parzialmente e che la fase istruttoria sarebbe rimasta aperta, con conseguente prematurità dell'impugnazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco, poiché l'eventuale annullamento sarebbe rimasto circoscritto alla porzione territoriale relativa al Comune di Letino e non avrebbe inciso sulla loro nomina. Nel merito, ha accolto le censure di difetto di istruttoria, ritenendole assorbenti rispetto agli ulteriori motivi. Dagli atti risultava che il Comune aveva formulato osservazioni sulla zonizzazione, che ISPRA aveva approvato gran parte delle modifiche nella riunione del 9 e 10 aprile 2025 e che la cartografia successivamente trasmessa al Ministero non riportava tali modifiche. Il Ministero non ha contestato tale circostanza e ha anzi riconosciuto la possibilità di ulteriori modifiche alla perimetrazione. Il decreto ha quindi recepito una cartografia errata e una zonizzazione non corrispondente agli esiti dell'istruttoria. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione e il decreto ministeriale è stato annullato esclusivamente nella parte in cui includeva nella perimetrazione provvisoria il territorio del Comune di Letino, restando salvo il potere dell'amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, l. 394/1991

    individuare la perimetrazione “provvisoria” dei parchi ... sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni

    La perimetrazione provvisoria deve essere adottata sulla base di un'istruttoria attendibile e coerente con gli elementi tecnico-scientifici e con gli apporti acquisiti nel procedimento.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è richiamato quale parametro delle garanzie procedimentali e della corretta istruttoria amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve essere sorretto da un'istruttoria coerente e da una motivazione idonea a rendere comprensibili le scelte amministrative.

  • art. 9 l. 241/1990

    La partecipazione dei soggetti coinvolti nel procedimento rileva nella formazione della decisione amministrativa.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni e gli apporti partecipativi devono essere considerati nell'istruttoria procedimentale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato tra le garanzie procedimentali dedotte dal ricorrente, senza una specifica autonoma applicazione nella ratio decidendi.

  • art. 16 l. 241/1990

    È richiamato tra le norme sulle garanzie procedimentali dedotte dal ricorrente, senza una specifica autonoma applicazione nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento amministrativo che recepisca una cartografia o un'elaborazione tecnica non aggiornata rispetto alle osservazioni e modifiche previamente accolte nell'ambito del procedimento.
  • Quando l'amministrazione acquisisce e approva, anche parzialmente, proposte partecipative di un ente territoriale, la decisione finale deve essere coerente con tali esiti istruttori oppure deve esplicitare le ragioni del loro mancato recepimento.
  • La discordanza tra gli esiti documentati dell'istruttoria e il contenuto cartografico o tecnico del provvedimento finale costituisce vizio di istruttoria idoneo a giustificare l'annullamento dell'atto nella sola parte interessata dall'errore.
  • L'annullamento di una perimetrazione provvisoria può essere limitato alla porzione territoriale interessata dal vizio, lasciando ferma la potestà dell'amministrazione di rideterminarsi sul relativo assetto.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potere

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