Sentenza n. 2475/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 195 del 2025 emessa nel giudizio R.G. n. 124/2025 dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.5.2025 e notificata il 14.5.2025, passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme a favore della parte ricorrente – reiterazione abusiva contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per abusiva reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro n. 195/2025, passata in giudicato e notificata il 14 maggio 2025. La sentenza civile aveva accertato l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero, sempre che non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza civile entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il pagamento alla ricorrente del risarcimento stabilito in otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, anche del giudice ordinario, nei confronti dell'amministrazione obbligata.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento dovuto dall'amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Costituisce la base normativa del risarcimento, quantificato dal giudice del lavoro in otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligato è una pubblica amministrazione e la pronuncia contiene un obbligo giuridicamente eseguibile nei suoi confronti.
- Per le condanne al pagamento di somme di denaro a carico di un'amministrazione statale, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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